Ministero della Funzione Pubblica

Guida all'autocertificazione

Che cos’è l’autocertificazione?

E’ una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la p.a. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.

Tale dichiarazione può sostituire:

1) le normali certificazioni
2) gli atti notori.

Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?

L’art. 2 della legge 15/68 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:

L’art. 1 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" ha ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi:

Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?

Quale è la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori?

Quali sono i casi in cui è prevista solo l'autocertificazione?

Come si può fare l’autocertificazione?

a) Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:

b) per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

Per chi partecipa ai concorsi pubblici non è prevista più la presentazione di copia autentica (quindi in bollo) dei titoli ma una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità all'originale. Le amministrazioni non possono richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi (art. 3, comma 5, Legge 127197)

Come si presenta una copia autentica di un documento?

L’autenticazione di un documento può esser fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione esibendo l'originale senza obbligo di depositarlo presso l'amministrazione. Naturalmente la copia autentica va usata solo per il procedimento in corso (art. 14, Legge 15/68 e art. 3, comma 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Dove reperire i moduli per l’autocertificazione?

Presso le amministrazioni, che sono tenute a procedere alla revisione della modulistica per l'autocertificazione e per le istanze inserendovi il richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 15/68 (art. 6, comma 2 e 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). Qualora i moduli non fossero disponibili è sempre possibile autocertificare su carta semplice.

Quando l'autocertificazione non è ammessa?

Per i certificati:

I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validità di un intero anno scolastico (art. 10, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Quali sono i casi in cui le amministrazioni non devono più chiedere i certificati ai cittadini?

Quando l’amministrazione può acquisire d’ufficio i documenti?

Quando le amministrazioni ritengono necessario acquisire degli estratti diversi da fatti relativi a cambiamento di stato civile, per particolari motivi inerenti alle proprie finalità (art. 9, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). La trasmissione di dati tra le amministrazioni può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici garantendo il diritto alla riservatezza delle persone (art. 2, comma 5, Legge 127197).

Che cosa succede per coloro che non possono firmare una dichiarazione?

L’amministrazione dovrà accertare l'identità del dichiarante e menzionare la causa dell'impedimento a sottoscrivere la dichiarazione (art. 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Le modalità previste di autocertificazione si applicano anche ai cittadini stranieri?

a) Per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani (art. 5, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98)

b) Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia si possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 solo in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 5, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Quali sono le sanzioni per i cittadini?

Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute a effettuare i controlli necessari. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 26, Legge 15/68).

Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 11 comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Quali sono le sanzioni previste per gli impiegati che non accettano l'autocertificazione?

L’impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio nei seguenti casi:

a) quando non accetta l'autocertificazione nei casi consentiti (art. 3, comma 4, Legge127/97);
b) quando non accetta la dichiarazione sostitutiva, nei casi consentiti, in luogo della produzione di atti di notorietà (art. 3 comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98);
c) quando rifiuta l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 7 comma 5, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

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