Regolamento d’Istituto

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Premessa

I – Il presente regolamento diventa obbligatorio nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’albo d’Istituto, dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. Esso è rivolto a tutte le componenti scolastiche: alunni, genitori, personale docente, personale ATA, personale di assistenza all’handicap (AEC).

II – Nell’applicare le norme regolamentari, che non possono essere contrarie alle leggi vigenti, non si deve attribuire ad esse altro senso che quello palese del significato proprio delle parole.

III – Tutte le norme del Regolamento, nonché quelle di revisione ed eventuali norme aggiuntive, sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO I Vigilanza sugli alunni

TITOLO II Comportamento degli alunni

Titolo III - Sanzioni disciplinari / Ritardi e giustificazioni

TITOLO IV - Uso spazi / laboratori / biblioteca

TITOLO V – Uso e conservazione strutture e sussidi

TITOLO VI - Procedure di informazione


TITOLO I -Vigilanza sugli alunni

Art.1

Gli alunni affidati dalla famiglia alla scuola, hanno diritto alla vigilanza, perché sia garantita la loro sicurezza e la loro incolumità.

Art.2

I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l’edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori (lezioni, gite, visite di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra, trasferimenti all’interno dell’edificio, ecc.), hanno il dovere di un’assidua vigilanza.

Art. 3

Il personale Collaboratore scolastico è tenuto alla sorveglianza degli alunni nelle aule e nei laboratori, in occasione di momentanee assenze dei docenti, e negli altri spazi comuni durante la ricreazione, e per uscite occasionali degli alunni dalle aule, nonché al momento dell’ingresso e dell’uscita delle classi dell’edificio scolastico.

Art. 4

In caso di sciopero, sia il personale docente sia il personale collaboratore scolastico non aderenti allo sciopero hanno il dovere di vigilare sugli alunni per il tempo necessario, rientrando tale servizio tra le misure "idonee" a garantire i diritti essenziali dei minori.

Art.5

I docenti sono sempre responsabili della assistenza sugli alunni.

In caso di dolo o colpa grave la responsabilità diventa civile e patrimoniale (L. 312/1980-Art. 61), a meno che non si dimostri di "non aver potuto impedire il fatto" (C. Stato Parere 42311971).

Art.6

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento che vengono fissate.

Art. 7

La vigilanza sugli alunni cessa all’uscita dalla scuola o nel momento in cui essi sono riaffidati, per un qualsiasi giustificato motivo, ai loro genitori o a chi ne fa le veci.

Art. 8

A garanzia della incolumità degli alunni, non è consentito ad estranei, nemmeno ai genitori, di circolare liberamente per i locali della scuola, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati da Dirigente Scolastico.

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TITOLO II - Comportamento degli alunni

Art. 9

La scuola media è "scuola dell’obbligo": gli alunni hanno, pertanto, non solo il diritto, ma anche il dovere di frequentare le lezioni.

Art. 10

L’entrata e l’uscita devono avvenire in modo tranquillo ed ordinato, rispettando i seguenti orari:

Settimana corta: dal Lunedì al Venerdì;

ENTRATA ore 8.05 - Inizio lezioni ore 8.05 - USCITA ore 14.05

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: ENTRATA ore 8.05 - Inizio lezioni 8.05 - USCITA ore 16,35

Martedì, Giovedì, Sabato: ENTRATA ore 8.05 - Inizio lezioni 8.05 - USCITA ore 14,05

Art. 11

Gli alunni devono trovarsi almeno 5 minuti prima all'interno del cortile antistante l'ingresso della scuola, attendere il suono della campanella ed entrare ordinatamente. I docenti attendono gli alunni nelle rispettive classi.

Al termine delle lezioni, gli alunni devono uscire ordinatamente, accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora fino all’ingresso della scuola. Gli alunni della sede di via G. da Sangallo escono secondo questo ordine: al suono della prima campanella gli alunni che sono in palestra e l'ala destra partendo dal piano terra, al suono della seconda campanella l'ala sinistra sempre partendo dal piano terra.

Gli alunni della sede di Corso Duca di Genova n° 135 usciranno seguendo l’ordine delle classi presenti al piano.

I docenti sono tenuti a portare il registro di classe in aula alla prima ora e di riportarlo al piano terra alla fine delle lezioni.

Art. 12

In classe ogni alunno occupa il posto che gli viene assegnato dagli insegnanti e può cambiarlo previo permesso dei medesimi.

Art. 13

Durante il cambio dell’ora, nella attesa dell’arrivo del docente, gli alunni non devono uscire dall’aula e devono rimanere seduti ai propri posti. La porta deve rimanere aperta.

Art. 14

La ricreazione si svolge in due momenti: la prima dalle ore 9,55 alle ore 10.05, la seconda dalle ore 11,55 alle ore 12.05. La ricreazione si svolge nelle aule e viene sorvegliata dagli insegnanti.

Gli alunni possono recarsi in bagno durante la ricreazione a gruppi di due per volta con il permesso degli insegnanti, i bagni ed i corridoi sono controllati dai collaboratori scolastici.

Gli alunni possono recarsi al bagno anche durante le normali ore di lezione sempre con il permesso dell’insegnante per il tempo strettamente necessario senza disturbare l’andamento delle lezioni, tranne nella prima ed ultima ora di lezione, eccetto in casi di urgenza, per consentire la pulizia dei servizi.

Gli alunni non possono sostare al di fuori dell’aula durante le ore di lezione.

Art.15

I locali e le attrezzature della scuola appartengono a tutti e sono un patrimonio che va rispettato e difeso. Tutti devono collaborare a curarne la conservazione e ad evitarne il deterioramento.

I cortili esterni, gli atri, i corridoi devono rimanere puliti. Carte e rifiuti vanno depositati negli appositi cestini. Occorre sensibilizzare gli alunni alla raccolta differenziata potendo l’istituto usufruire dell’ecostazione posizionata dall’AMA.

Art.16

Gli alunni che usufruiscono della mensa scolastica debbono tenere un comportamento ordinato e corretto sia nel tragitto di andata e ritorno, sia nell’entrata e nell’uscita dal refettorio, sia durante i pasti. Il refettorio deve essere lasciato in ordine.

Art. 17

Non è consentito agli alunni assumere farmaci di qualsiasi genere durante la loro permanenza a scuola, se non a seguito di presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dal medico curante e consegnata in segreteria dal genitore.

Art. 18.

Non è consentito l’uso del telefono cellulare all’interno dell’Istituto, perché costituisce intralcio all’andamento delle attività scolastiche oltre ad essere possibile fonte di inquinamento elettromagnetico. L’alunno è responsabile di eventuali smarrimenti, perdite, sottrazioni o furti di telefoni cellulari portati all'interno delle strutture dell'edificio scolastico. Per qualsiasi comunicazione necessaria è possibile utilizzare il telefono della scuola sito in segreteria. E' proibito l'uso del telefono cellulare per il personale docente tranne per i docenti che accompagnano la classe o gli alunni in gite od uscite didattiche, e per i docenti di Ed. Fisica impegnati in palestra.

Art. 19

Ogni alunno è responsabile della custodia e della tenuta del Libretto Personale. Il libretto personale deve far parte del normale corredo scolastico dell’alunno e quindi portato giornalmente a scuola. Esso, oltre ad essere usato per giustificare assenze o ritardi, costituisce uno strumento di comunicazione tra scuola e famiglia, anche relativamente all’andamento didattico dell’alunno/a.

Art. 20

Gli alunni devono trasmettere ai genitori ogni avviso o comunicazione che la scuola invia alla famiglia, tramite diario o libretto personale: il genitore deve firmare per presa visione.

Art. 21

In ogni momento della vita scolastica gli alunni debbono tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e persone e dell’ambiente tutto. Gli alunni sono tenuti ad avere un abbigliamento consono all’istituzione e dignitoso per la persona.

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TITOLO III - Sanzioni disciplinari

Art.22

Eventuali comportamenti non conformi agli articoli del presente Regolamento sono segnalati dai docenti sul registro di classe e/o sul diario e/o sul registro personale dell’insegnante. In caso di gravi mancanze o dopo reiterati comportamenti non conformi al presente Regolamento, il Docente provvede ad informare il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori per gli opportuni provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 24.

Art.23

I responsabili di eventuali danni all’ambiente scolastico, oltre ad incorrere nelle sanzioni di cui al successivo art. 24, dovranno provvedere alle dovute riparazioni o al risarcimento del danno stesso, o con prestazioni d’opera o con versamento tramite bollettino di c/c postale intestato alla scuola, da ritirare presso l’Ufficio di Segreteria.

Art. 24

Per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, si individuano 2 livelli di mancanze:

mancanze lievi determinate da circostanze fortuite

mancanze gravi determinate da un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui e delle norme contenute nel presente regolamento.

Le mancanze lievi diventano gravi se reiterate.

L’entità della mancanza viene valutata e concordata dal Docente presente con il Dirigente Scolastico o in sua vece con i suoi collaboratori

Sanzioni disciplinari previste:

 

Nel caso di mancanze lievi si interviene con l’ammonizione da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.

Per mancanze gravi, il genitore è convocato, alla presenza dell’alunno/a, dal Dirigente Scolastico o dai collaboratori al fine di concordare la sanzione da applicare.

Per l’applicazione delle sanzioni disciplinari si è tenuto conto di quanto previsto nel D.L. vo. 297/94, nel DPR n. 249/98 e delle indicazioni presenti nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Art.25

A garanzia dello studente e della studentessa esiste l’Organo di Garanzia , esso è formato da due docenti e due genitori scelti in seno al Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico vi partecipa a titolo consultivo.

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TITOLO III – Ritardi e giustificazioni

Art. 26

In base al precedente art.9, le assenze dalle lezioni vanno limitate ai casi di effettiva necessità. Dopo ogni assenza dalle lezioni, al loro rientro a scuola gli alunni dovranno presentare al Docente della prima ora apposita giustificazione scritta e firmata da un Genitore o da chi ne fa le veci. Nel caso in cui l’assenza si sia protratta per più di 5 gg. continuativi, festività comprese, la giustificazione sul libretto personale dovrà essere corredata di dichiarazione del medico curante circa l’idoneità alla frequenza.

Art. 27

Il numero delle assenze di per sé non può influire sulla valutazione dell’alunno, anche se può incidere negativamente sul percorso di apprendimento e costituisce elemento di analisi per il Consiglio di Classe, in fase di stesura del profilo globale.

Art.28

Ripetute assenze saranno segnalate dai Docenti al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori per gli opportuni interventi di tipo informativo per la famiglia e formativo per l'alunno oltre alla segnalazione per l'obbligo scolastico.

Art.29

Eventuali ritardi, rispetto all’orario di cui al precedente art. 10, vanno giustificati dai genitori o da chi ne fa le veci e trascritti dai Docenti sul registro di classe.

Gli alunni che giungono a scuola in ritardo possono accedere all’interno dell’edificio scolastico e, quindi, nella propria aula, e sono tenuti, il giorno successivo, a giustificare il ritardo su apposito libretto personale.

Art.30

In caso di ritardo, questo sarà annotato sul registro di classe. Del ritardo verrà avvisato il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori, dopo il terzo ritardo l’alunno dovrà essere accompagnato in presidenza da un genitore o da chi ne fa le veci per essere riammesso in classe.

Art.31

Lo studente può uscire dalla scuola durante l’orario di lezione solo per gravi e giustificati motivi e se prelevato da un genitore, che dovrà presentare al personale incaricato un documento di identità ed apporre la propria firma sul Registro di Classe. Il genitore può delegare altra persona a giustificare c/o a prelevare anticipatamente il proprio figlio, previa presentazione di un documento valido con la relativa delega. Tali permessi non devono superare la frequenza di una volta al mese o non più di otto volte in un anno scolastico.

Art.32

Per le giustificazioni di cui agli articoli precedenti va utilizzato esclusivamente il Libretto personale dell’alunno, che deve essere ritirato direttamente da un genitore o da chi ne fa le veci presso la segreteria della scuola, previa deposizione della propria firma.

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TITOLO IV - Uso spazi / laboratori / biblioteca

Art.34

La scuola, luogo di educazione e di cultura, opera in costante interazione con l’ambiente. Ne deriva che le sue strutture sono a disposizione della comunità locale, secondo lo spirito della L.517/1977.

Art. 35

I locali della scuola, ad eccezione degli uffici e dei laboratori, possono essere concessi in uso, al di fuori dell’orario delle attività scolastiche, per determinati periodi di tempo, a:

-Scuole;

-Comitato genitori;

-Ente locale;

-Associazioni culturali/sportive senza fini di lucro;

-Organizzazioni sindacali.

Art. 36

Altre scuole possono usufruire dei locali scolastici anche durante l’orario antimeridiano, a condizione che ciò non sia di ostacolo all’attività didattica dell’Istituto.

Art. 37

L’uso dei locali e delle attrezzature può essere concesso, previa delibera del Consiglio d’Istituto, ai soggetti di cui all’art.35, che dovranno inoltrare apposita istanza alla scuola e/o all’Ente locale, secondo quanto previsto dalla norma vigente.

I soggetti interessati potranno ricevere informazioni relative all’iter procedurale presso la segreteria della scuola.

Per quanto riguarda l'uso della palestra anche questa dovrà essere usata con norme di rispetto per attrezzature e strumenti vari.

Art. 38

I docenti possono utilizzare gli spazi della scuola, interni ed esterni, garantendo la cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi.

Art. 39

L’accesso alle aule dei laboratori e a tutte le aule "speciali" (per speciali si intende qualsiasi spazio circoscritto dotato di attrezzature, che non siano quelle comunemente presenti nelle singole classi) è regolato da un ordine di prenotazione, che sulla base delle programmazioni didattiche può essere fisso per tutto l’anno o variabile. Le chiavi di accesso a detti spazi sono custodite dai docenti responsabili a cui vanno richieste e restituite, previa firma di presa di responsabilità. In caso di assenza dei docenti responsabili le chiavi di accesso possono essere richieste in segreteria previa firma di prelievo e di restituzione.

Art. 40

L’uso della biblioteca da parte dei ragazzi deve avvenire sotto la guida dei docenti responsabili, sia per le operazioni di prestito, sia per la permanenza nella sala lettura, sia per lo svolgimento di varie attività didattiche.

L’orario di apertura della biblioteca viene stabilito annualmente dalla Commissione preposta.

Art. 41

I libri presi in prestito devono essere segnati sull’apposito registro con data e nominativo dell’alunno e restituiti entro trenta giorni, salvo deroghe da parte dei docenti responsabili.

Art. 42

I testi di consultazione (enciclopedie, saggi, atlanti, ecc…) vanno riconsegnati in giornata.

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TITOLO V – Uso e conservazione strutture e sussidi

Art. 43

Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico sono patrimonio comune e quindi vanno custoditi e rispettati da utenti e operatori.

Art. 44

Alunni e docenti sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e dei sussidi.

Art. 45

In caso di danni arrecati alle attrezzature, l'alunno ne risponde per le riparazioni necessarie, secondo le stesse modalità previste dagli articoli 22, 23, 24 del presente regolamento.

Art. 46

Per l'uso dei sussidi comuni, il docente interessato deve rivolgersi in segreteria o ai docenti responsabili e seguire l'ordine di prenotazione.

Art. 47

La fotocopiatrice della scuola deve essere utilizzata esclusivamente ad uso di atti di ufficio o di materiale didattico. L’utilizzazione è di pertinenza del personale di segreteria o dei collaboratori a ciò delegati.

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TITOLO VI - Procedure di informazione

Art. 48

Studenti e genitori vengono informati delle iniziative della scuola con avvisi ciclostilati o con comunicazioni sul libretto personale.

Art. 49

I colloqui antimeridiani e/o pomeridiani sono fissati ogni anno secondo il calendario scolastico.

Verranno riportati su apposito avviso tutti i dati necessari ( nome del docente, disciplina insegnata, giorno ed ora di ricevimento, data ed orario per gli incontri pomeridiani ). Il docente, sulla base della motivazione addotta, può autorizzare un colloquio in orario diverso non coincidente con il suo impegno orario in classe.

Art. 50

Anche il Dirigente Scolastico comunica ai genitori il suo orario di ricevimento e la possibilità di ottenere incontri previo appuntamento anche telefonico.

Art.51

Le assemblee di classe possono essere convocate dal Preside o dai rappresentanti dei genitori in orario pomeridiano, con un preavviso di cinque giorni e con avviso scritto.

Art.52

Per le assemblee richieste dai rappresentanti deve essere presentata apposita domanda al Capo d’Istituto per l’uso dei locali. A queste riunioni possono partecipare, con diritto di parola, Preside e Docenti.

Art.53

Gli avvisi possono essere distribuiti a cura della scuola e devono contenere l’O. d. G.

Art.54

I Consigli di Classe vengono convocati dal Dirigente Scolastico con calendario annuale con l’indicazione della durata e dell’O.d.G.

Il Dirigente Scolastico deve convocare i Consigli di Classe anche su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei suoi componenti (C.M. 105/75).

Art. 55

Il consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Di ogni seduta viene redatto processo verbale a cura del segretario.

Art. 56

Il consiglio di Istituto viene convocato dal Presidente oppure su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componente del Consiglio stesso.

Art. 57

Il preavviso è di almeno cinque giorni, la lettera di convocazione deve contenere data, ora, Ordine del giorno.

Art. 58

Il calendario di massima delle riunioni degli OOCC., comprese le commissioni di lavoro dei progetti previsti dal POF, e del Consiglio d’Istituto è fissato e comunicato agli interessati dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’a.s. ed esse si svolgono secondo la sottoindicata frequenza:

Art. 59

Possono essere previste convocazioni straordinarie rispetto al calendario ordinario, per sopraggiunti problemi e/o adempimenti.

Art. 60

Gli atti del Consiglio di Istituto relative alle delibere adottate vengono affisse all'albo per un periodo di cinque giorni ( C.M. 105/75 ).

Art. 61

Tutta la documentazione, oggetto del lavoro degli OO.CC. può essere visionata da chiunque ne faccia richiesta e della stessa possono essere rilasciate fotocopie a pagamento (0,10 euro) previa richiesta scritta ( ai sensi della legge 241/1990 ) da inoltrare al Dirigente Scolastico tramite lo sportello "Relazioni con il pubblico".

Art. 62

Non sono soggetti a pubblicazioni, né possono essere fotocopiati atti e deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dei diretti interessati.

Art. 63

Per una efficace comunicazione con l'utenza, tutti gli atti vengono affissi su una bacheca destinata agli OO.CC.

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Il presente regolamento è stato approvato da Consiglio di Istituto nella seduta del ………

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