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AUTONOMIA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art.1
(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)
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1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia
funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione
dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla
Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi
degli articoli 138 e 139 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono
tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi
tra le esigenze e le potenzialitą individuali e gli obiettivi
nazionali del sistema di istruzione.
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2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche č garanzia di
libertą di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia
nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana,
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalitą e
gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di
migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento.
Art.2
(Oggetto)
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1.
Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse
trasferite e provvede alla ricognizione delle disposizioni di legge
abrogate.
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2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata
applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle
istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° / 09 / 2000.
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3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e
legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano,
in coerenza con le proprie finalitą, il loro ordinamento alle
disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei
curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia
didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e
alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
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4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse
articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di
studio e le esperienze formative e le attivitą nella scuola
dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralitą
di tali contesti.
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