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"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap
grave"
(Pubblicata in G.U. 29 maggio 1998, n. 123)
Art. 1.
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e
prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al
presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare»;
b) all'articolo 39, comma 2,all'alinea, dopo le parole: «possono
provvedere» sono inserite le seguenti:
«, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali
organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio»;
c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera 1), sono aggiunte le
seguenti:
«l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare
come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali
a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui
all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di
aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla
realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all’istituzione di
servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di
quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al
rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di
programmi previamente concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione
dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni
essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità
di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma
indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne
facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro
efficacia»;
d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
«Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap). - I.
Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni
tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale
invita soggetti pubblici, privati e dei privato sociale che esplicano la
loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale
delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono
trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni
alla legislazione vigente.
Art. 41-ter (Progetti sperimentali). - 1. Il Ministro per la solidarietà
sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli
interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la
presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1
nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il
finanziamento dei progetti di cui al presente articolo».(1)
2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo
41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma
1, lettera d), dei presente articolo, è emanato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) si veda il Decreto 6 agosto 1998
Art. 2.
Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi
1.Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà
sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39,
comma 2, lettere 1-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
introdotte dall'articolo 1 comma 1, lettera c), della presente legge, gli
obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per migliorare
le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel
territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno
contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità
assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla
riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione
alle regioni.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2,
lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, è autorizzata
la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per
l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire
tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n.
104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di
particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge
n. 104 del 1992.
2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter
della legge 5 febbraio 1992, n.. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 1,
lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7
miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.
3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per
l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per
l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza dei Consiglio dei
Ministri. 4.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 maggio 1998
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