Integrazione e
modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104. per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
dalla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
del 2 febbraio 1999
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è
stato redatto ai sensi dell'Art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre 1985, n 1092. al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'Art. 1
1- Il testo dell'Art. 13 della legge 5
febbraio 1992. n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dalla
presente legge, è il seguente:
"Art. 13 (Integrazione scolastica). -
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e
nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università
si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n.
360, e 4 agosto 1977, n. 517. e successive modificazioni, anche
attraverso:
a) la programmazione coordinata dei
servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con. altre attività sul territorio gestite da enti
pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e
le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli accordi di programma di cui all'Art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono
fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali
accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e
verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra
attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli
accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti
dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività
di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle
università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonché di
ogni altra forma di ausilio tecnico ferma restando la dotazione
individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del
diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di
specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte
dell'università di interventi adeguati sia a! bisogno della persona sia
alla peculiarità del piano di studio individuale:
d) l'attribuzione, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle
università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non
udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1974, n. 419, da realizzare nelle
classi frequentate da alunni con handicap
2- Per finalità di cui al comma 1 gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido
alle esigenze dei bambini con handicap al fine di avviarne precocemente il
recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di
personale docente specializzato e di operatori ed assistenti
specializzati.
3- Nelle scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti
locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4- I posti di sostegno per la scuola
secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli
altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dall'Art. 42, comma 6, lettera h).
5- Nella scuola secondaria di primo e
secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità
per le iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera e) realizzate con
docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
6- Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano
alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attività di competenza dei consigli di interclasse dei consigli di
classe e dei collegi dei docenti,
6-bis. Agli studenti handicappali iscritti
all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici.
realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b} del
comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato
specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio
e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'Art. 16".
- Il testo dell'Art. 16 della citata legge
n. 104 del 1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 16 (Valutazione del rendimento
e prove d'esame). - 1. Nella valutazione degli alunni handicappali da
parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari
criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state
svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di
alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono
predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1.
prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a
valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai
livelli di apprendimento iniziali
3. Nell'ambito della scuola secondaria di
secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le
prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo
svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro
necessari.
5. Il trattamento individualizzato
previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è
consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con
il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui
all'Art. 13 comma 6-bis. E' consentito altresì sia l'impiego di specifici
mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità
di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato
specializzato
5-bis. Le università, con proprie
disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.
Nota all'Art. 2:
- Il testo dell'Art. 5, comma 1. lettera
a), della legge 24 dicembre 1993. n 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), è il seguente:
"1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università
sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati.
a) fondo per il finanziamento ordinario
delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle
spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università,
ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente,
per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la
ricerca scientifica ad eccezione della quota destinata ai progetti di
ricerca di interesse nazionale di cui all'Art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le
attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394"
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