Nel corso dell'anno scolastico 2001 - 2002 il Consiglio d'Istituto ha deliberato l'istituzione di un'apposita commissione per la revisione del regolamento vigente.
Nel mese di aprile 2003 la commissione ha presentato al Consiglio d'Istituto la stesura del regolamento di seguito riportata.
Il Consiglio d'Istituto ha dato mandato a tutte le componenti della Scuola di esaminare il documento in modo da fornire, entro un mese, eventuali suggerimenti.
Al termine di detto periodo, il regolamento sarà sottoposto al voto del Consiglio d'Istituto
Regolamento dIstituto
del
Liceo Scientifico Statale E. Amaldi, Roma
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.
È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
CAPO I
GLI ORGANI COLLEGIALI: COMPETENZE E FUNZIONAMENTO
Art. 1 (Premesse comuni)
La presenza dei membri eletti o di diritto alle riunioni degli organi collegiali è obbligatoria. Leventuale assenza deve essere giustificata al presidente dei rispettivi organi.
Di ogni seduta di ciascun organo collegiale viene redatto un verbale su apposito registro, le assemblee delle varie componenti scolastiche debbono favorire la partecipazione democratica alla vita e ai problemi della scuola.
Art. 2 (Collegio dei Docenti)
E composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nellIstituto.
E presieduto dal Preside.
Le funzioni di Segretario sono attribuite ad uno dei collaboratori.
Dura in carica un anno scolastico.
Si riunisce allinizio di ciascun anno scolastico ed ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta a quadrimestre.
Per la validità dellassemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti (art. 28 D.P.R. 416).
Le competenze del Collegio dei Docenti sono le seguenti:
Indicare i docenti membri delle Commissioni di lavoro i quali, nellambito delle rispettive competenze, daranno indicazioni relative agli acquisti per la biblioteca, i laboratori e le attrezzature sportive.
Art. 3 (Dipartimenti)
I dipartimenti sono costituiti dai docenti che insegnano le stesse discipline.
Essi hanno lo scopo di concordare:
Essi si riuniscono nei periodi previsti dalla programmazione annuale.
Sono convocati, inoltre, ogniqualvolta ne ravvisino la necessità il Preside o i rispettivi coordinatori.
Art. 4 (Consigli di classe)
Durano in carica un anno scolastico; sono composti dai docenti di ogni singola classe, da due studenti e due genitori; sono presieduti dal preside o da un docente da lui delegato. Uno dei docenti svolge le funzioni di segretario.
I consigli di classe sono convocati dal preside almeno tre volte lanno. In via straordinaria possono essere convocati su richiesta scritta (rivolta al preside) della maggioranza dei membri del consiglio stesso.
Ai consigli di classe possono assistere tutti gli studenti della classe e i rispettivi genitori, salvo casi riguardanti singole persone, per cui il consiglio ritenga di riunirsi con la sola presenza dei suoi membri.
I consigli di classe hanno il compito di:
Spettano al Consiglio con la sola presenza dei Docenti:
Per ciascun Consiglio di Classe viene nominato dal Preside un coordinatore con i seguenti compiti:
Art. 5 (Consiglio dIstituto)
Il Consiglio dIstituto del nostro liceo è composto dal Preside, otto docenti, quattro studenti, quattro genitori, due non docenti.
Le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad un Consigliere.
Presiede un genitore membro del Consiglio.
Il segretario nel redigere i verbali sintetizza gli interventi dei consiglieri, trascrive in maniera dettagliata solo quelli richiesti dallinteressato.
Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in ordine al bilancio preventivo, al conto consuntivo, allimpiego dei mezzi finanziari per il finanziamento amministrativo e didattico dellIstituto.
Il C.I. dura in carica tre anni, indipendentemente dalla variazione della popolazione scolastica in tale periodo; fa eccezione la componente studentesca che viene eletta ogni anno.
Il C.I. elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta di un docente, di un non docente, di un genitore e di uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Preside, che la presiede, ed il segretario del Liceo che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta.
La Giunta predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio e cura lesecuzione delle delibere dello stesso; designa nel suo seno la persona che, unitamente al Preside e al Segretario, firma gli ordinativi di incasso (riversali) e di pagamento (mandati).
La prima seduta del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è convocata e presieduta dal Preside.
In tale occasione ha luogo lelezione, a scrutinio segreto, del presidente e del vicepresidente.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
E considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti la votazione deve ripetersi fino alla elezione di uno degli eligendi.
Il Consiglio è convocato dal presidente in seduta ordinaria di norma ogni mese ad eccezione dei mesi di luglio e agosto.
La convocazione avviene mediante avviso scritto, recapitato ad ogni membro almeno cinque giorni prima della data fissata; lavviso contenente la data, lora e lordine del giorno deve essere affisso allalbo dellIstituto.
Solo per motivi di particolare urgenza si può convocare il Consiglio con preavviso inferiore ai 5 giorni.
Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente più della metà dei consiglieri.
La Giunta nel preparare i lavori del Consiglio deve attenersi alle decisioni e alle indicazioni espresse dal Consiglio medesimo.
Lo.d.g. del Consiglio può essere modificato su decisione unanime dei membri presenti alla seduta.
Ciascun membro del C.I. può proporre, con richiesta al presidente, linserimento di uno o più punti allo.d.g.; tale richiesta verrà soddisfatta nella prima seduta utile del Consiglio, al quale comunque sarà resa nota se non dovesse essere accolta.
Su delibera del Consiglio, lillustrazione di un punto allo.d.g. è posta a disposizione dei membri del Consiglio presso la segreteria dellIstituto contemporaneamente alla pubblicazione dello.d.g..
Durante le riunioni del Consiglio sono sottoposte a votazione normalmente per alzata di mano o, su richiesta di uno o più membri, per appello nominale.
Sono sottoposte a votazione segreta le deliberazioni relative a persone.
Alle sedute del C.I. possono assistere gli elettori delle componenti in esso rappresentate, nei limiti consentiti dalla capienza del locale in cui si svolge la seduta.
Gli ammessi alla seduta non hanno facoltà di intervenire.
Alle sedute in cui siano in discussione argomenti concernenti specifiche persone non è ammesso il pubblico.
Alle sedute del C.I. possono essere invitati esperti e rappresentanti di Enti ed Istituzioni.
Pubblicità degli atti Gli atti del Consiglio vengono esposti allalbo dellIstituto nei giorni successivi ad ogni riunione fino a quella seguente.
Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria:
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Su richiesta del Presidente; |
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Su richiesta della Giunta Esecutiva; |
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Su richiesta di almeno un terzo dei membri; |
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Su richiesta del Preside; |
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Su richiesta del Collegio dei Docenti; |
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Su richiesta del Comitato degli Studenti; |
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Su richiesta del Comitato dei Genitori; |
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Su richiesta del personale non docente. |
In tal caso lo.d.g. sarà stabilito dai richiedenti sentiti i presidenti della Giunta e del C.I..
Il C.I. ha i seguenti compiti:
esprime parere, in una relazione annuale, da inviare agli organi competenti, sullandamento generale, didattico ed amministrativo dellIstituto.
CAPO II
PARTECIPAZIONE
Art. 6 (Assemblee studentesche)
1) Assemblea dIstituto degli Studenti
Lassemblea studentesca dIstituto si propone lapprofondimento sia dei problemi della scuola che dei problemi della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
E convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco dIstituto e del 10% degli studenti ed in relazione a circostanziati argomenti di discussione può articolarsi in assemblee di classi parallele.
Dellassemblea verrà data comunicazione alle famiglie.
Lassemblea può aver luogo una volta al mese, durante le ore dinsegnamento, nel limite delle ore di lezione di una giornata.
Gli studenti che non intendono partecipare alle assemblee tenute nella scuola, dovranno rimanere nelle proprie aule. Lattività didattica resterà sospesa per la durata dellassemblea. Gli insegnanti rimarranno comunque nellIstituto o partecipando alle assemblee o svolgendo opera di vigilanza nelle aule e nei corridoi.
In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali lassemblea distituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
E consentita la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, scientifici ed artistici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nellordine del giorno, su autorizzazione del Consiglio dIstituto che può rifiutare soltanto con deliberazione motivata.
Lassemblea elegge un Presidente di volta in volta o per un periodo più prolungato e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, possibilmente nella prima assemblea dellanno scolastico. Il regolamento deve essere inviato in visione al C.I..
Lordinato svolgimento dellassemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco e dal Presidente dellassemblea stessa.
2) Assemblea di classe degli studenti
Può aver luogo una volta al mese durante le ore di lezione nel limite di due ore di una giornata.
Lassemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e non può coincidere sempre con linsegnamento delle stesse materie.
Lassemblea ha facoltà di eleggere un Presidente e di darsi un proprio regolamento.
3) Norme comuni alle due assemblee
La convocazione delle assemblee studentesche distituto e di classe deve essere comunicata, per iscritto al Preside, cinque giorni prima per quella di Istituto, due giorni prima per quella di Classe e deve contenere la data e lordine del giorno. Il Preside, verificata la rispondenza dello.d.g. alle finalità previste dalla legge apporrà il proprio visto sulla convocazione.
Questa sarà affissa a cura del Preside allalbo della scuola per lAssemblea dIstituto e riportato sul registro di classe per le Assemblee di Classe.
Il Preside ha il potere dintervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dellassemblea.
Non può essere tenuta assemblea negli ultimi trenta giorni di lezioni.
Per motivi di particolare necessità o urgenza il Preside potrà autorizzare, in via eccezionale, una riunione dei rappresentanti di classe da tenersi con le modalità indicate dallo stesso Preside.
Le ore destinate alle assemblee di classe e distituto possono essere utilizzate, a richiesta degli studenti, per attività di ricerca e per i lavori di gruppo.
Lutilizzazione delle ore e lorganizzazione di tali attività spetta agli studenti.
Anche per tali attività vale il potere dintervento del Preside.
Art. 7 (Assemblee dei genitori)
Le assemblee possono essere di classe o distituto.
Le assemblee devono mirare allapprofondimento dei problemi della scuola e dei rapporti fra le varie componenti.
Lassemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe o da almeno un decimo dei genitori.
Lassemblea distituto è convocata su richiesta del Presidente dellassemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure quando lo richiedano un decimo dei genitori.
Le assemblee si devono svolgere fuori dallorario delle lezioni.
La data e lora di svolgimento delle assemblee, tenute nei locali dellistituto, devono essere concordate con il Preside.
I genitori promotori ne daranno comunicazione con affissione allalbo e mediante circolare del Preside agli studenti.
Possono partecipare, con diritto di parola, il Preside e gli insegnanti.
Lassemblea dei genitori elegge un Presidente e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al C.I..
Art. 8 (Comitato Studentesco)
Presso lIstituto è costituito un Comitato Studentesco. Esso è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro studenti eletti nel Consiglio dIstituto.
Il Comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:
Esso si riunisce in orario, di norma, non scolastico, su convocazione del suo Presidente o per richiesta del Preside ovvero della maggioranza dei suoi membri.
Art. 9 (Comitato dei Genitori)
Presso lIstituto è costituito un Comitato dei Genitori. Esso è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti dai genitori di ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro genitori eletti nel Consiglio dIstituto.
Il Comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:
Esso si riunisce in orario, di norma, non scolastico, su convocazione del suo Presidente o dietro richiesta del Preside ovvero della maggioranza dei suoi componenti.
CAPO III
OBBLIGO DELLA FREQUENZA, ORARIO DINGRESSO, DUSCITA, RITARDI, ASSENZE.
Art.10 (Obbligo della frequenza)
Ai sensi dellOrdinanza Ministeriale del 21/5/01 n. 90:
"La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del pro0fitto dellalunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo ".
Art.11 (Orario dingresso e ritardi)
a) Orario degli studenti
Lorario di entrata per gli studenti è alle ore 8.05.
Alle ore 8.15 iniziano le lezioni.
Alle ore 8.25 saranno chiusi i cancelli della scuola.
Dalle ore 8.15 alle ore 8.25 sarà ammesso il ritardo con giustificazione sul libretto al momento stesso o alla prima ora del giorno seguente.
Dopo le 8.25 lammissione in classe può avvenire solo con lautorizzazione del Preside o di persona da lui delegata.
I ritardi sullorario di entrata saranno annotati.
La scuola segnalerà alle famiglie i casi di ritardi ed assenze ricorrenti.
Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati a scuola da un genitore dopo tre ritardi in un mese o in caso di mancata giustificazione dopo due giorni da un ritardo o da unassenza.
Gli studenti maggiorenni dopo tre ritardi in un mese saranno ammessi in classe soltanto con la giustificazione dellUfficio di Presidenza.
b) Compiti degli insegnanti
Linsegnante della prima ora di lezione:
Deve annotare sul registro di classe le assenze;
Deve annotare i ritardi del giorno sia sul registro di classe sia sul foglio mensile dei ritardi sulla base degli orari stabiliti dallarticolo precedente. Costatati dal foglio mensile gli eventuali tre ritardi già avvenuti, linsegnante non deve ammettere in classe lo studente senza il permesso già accordato dalla Vicepresidenza alle condizioni previste dagli ultimi due punti dellarticolo precedente;
Deve giustificare le assenze e i ritardi del giorno o dei giorni precedenti;
Deve inviare lo studente in Vicepresidenza, in caso di mancata giustificazione al secondo giorno dalla data dellassenza o del ritardo;
Deve annotare sul registro di classe ogni permesso di entrata straordinaria e allegare il foglio di entrata rilasciato dalla Vicepresidenza.
Art.12 (Orario di uscita)
Luscita degli studenti avrà luogo solo al termine dellorario giornaliero delle lezioni.
Luscita anticipata potrà essere concessa, solo in casi eccezionali, dallufficio di Presidenza.
Art.13 (Giustificazione delle assenze)
Le assenze e i ritardi, a qualsiasi titolo effettuati, devono essere giustificati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci legalmente, sul libretto delle giustificazioni.
Gli studenti maggiorenni possono apporre la propria firma sulle giustificazioni per le assenze ed i ritardi.
Per assenze superiori a cinque giorni consecutivi è obbligatorio il certificato medico indipendentemente dall'età dello studente.
La richiesta di giustificazione per lassenza deve essere presentata il giorno del rientro a scuola.
In caso di dimenticanza è tollerato un ritardo di due giorni.
L'insegnante della prima ora ha l'obbligo di raccogliere le giustificazioni per le assenze e gli eventuali certificati medici e di annotarli sul registro di classe.
CAPO IV
DIRITTI, DOVERI, CODICE DISCIPLINARE
Art. 14 (Fondamenti e diritti)
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, libera e pluralistica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne ala scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti devono comunicare tempestivamente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i cinque giorni che precedono la successiva prova.
La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.
Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.
Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali.
Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.
Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti.
Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.
Art.15 (Doveri dello studente)
Art.16(Sanzioni disciplinari)
Le violazioni dei doveri previsti dallarticolo precedente danno luogo, secondo la gravità della mancanza, previo procedimento disciplinare, allapplicazione delle seguenti sanzioni:
La nota sul registro di classe consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, lallontanamento dalla comunità scolastica in un divieto temporaneo di partecipazione a tutte le attività didattiche e formative della Scuola.
La nota sul registro di classe viene irrogata, secondo criteri di gradualità, per mancanza ai doveri relativi alla frequenza ed allimpegno, per comportamenti che disturbino lattività didattica della classe, per atti non conformi ai doveri di correttezza e lealtà inerenti alla vita in comunità, per mancanza di rispetto nei confronti dei propri pari, dei docenti, del capo distituto, degli operatori scolastici.
Lallontanamento dalla comunità scolastica sino a cinque giorni viene inflitto per violazione dei doveri di cui al precedente Art. 15.
Lallontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni viene inflitto se i fatti ed i comportamenti di cui al comma precedente assumono particolare gravità e per azioni ed illeciti che hanno rilevanza penale.
Il provvedimento di cui alle lettera A è adottato dai docenti, quelli di cui alle lettere B ed C dal consiglio di classe competente nella sua composizione integrale. Alla delibera , da adottarsi a maggioranza dei componenti, non possono prendere parte, qualora ne siano membri, né lo studente direttamente interessato, né il genitore, né il docente che ha promosso il procedimento disciplinare.
Ciascun organo ha titolo ad irrogare anche le sanzioni di grado inferiore.
Nelladozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori aggravanti. Costituiscono elementi progressivamente aggravanti:
Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio, la famiglia dello studente è tenuta a risarcirne la Scuola e/o la persona lesa.
Intatta tutta la rilevanza, giuridica e morale, del provvedimento disciplinare, nel caso di irrogazione della sanzione di cui alle lettere B e C, lorgano di disciplina può accordare la sospensione condizionale della pena con lintegrazione dellalunno a tutte le attività scolastiche. Nel caso di recidiva, le due sanzioni si sommano, con l'allontanamento dalla comunità scolastica. In nessun caso può essere superato il limite massimo di cui alla lettera C.
A richiesta dello studente è possibile convertire tutte le sanzioni di cui al presente Codice in attività in favore della comunità scolastica proposte dallo stesso o dall'organo che ha competenza ad irrogarle.
Art.17 (Procedimento disciplinare)
Per l'irrogazione delle sanzioni B e C deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione scritta degli addebiti da effettuarsi, da parte del preside, entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.
Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del capo d'istituto o su richiesta di altro studente, di un genitore, di un docente o di altro operatore della Scuola.
Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato sulla possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, di una propria nota difensiva e\o di essere ascoltato, insieme ad eventuali testimoni a discarico, direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro cinque giorni dalla contestazione; trascorsi inutilmente i cinque giorni dalla data della contestazione, il procedimento si intende estinto.
Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul giornale di classe, ed adeguatamente motivate. I provvedimenti di cui alle lettere A, B e C devono essere notificati alle famiglie. E', comunque, sempre facoltà del capo d'istituto convocare i genitori, o chi ne fa le veci, per dare informazioni sulla condotta degli alunni.
Art.18(Impugnazioni)
Contro le sanzioni disciplinari di cui alle lettere A, B, C è ammesso ricorso, entro due giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, ad un organo di garanzia interno costituito da due studenti designati dal Comitato Studentesco, da tre docenti nominati dal Collegio, da due genitori designati dal Consiglio d'Istituto.
Alle delibere del predetto organo non può partecipare il componente che:
A tal fine, per ciascuna categoria viene designato un membro supplente.
Lorgano di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono allinterno dellIstituto in merito allapplicazione del presente regolamento disciplinare.
Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti, ai quali non è consentito astenersi.
Art.19 (Riabilitazione)
Trascorsi quattro mesi, per il provvedimento di cui alla lettera A, un anno da quelli previsti dalle lettere B ed C dellart. 16 del presente Regolamento, dalla data in cui fu inflitta la sanzione, lalunno che, a giudizio dellorgano che lha irrogata, abbia tenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione.
CAPO V
VIGILANZA
Art.20 (Responsabilità dei docenti)
Il personale docente, durante lora di lezione, è responsabile della vigilanza sugli alunni:
1. VIGILANZA ORDINARIA
A. nelle aule, durante i cinque minuti che precedono linizio delle lezioni;
B. nelle aule, nei laboratori, nella palestra durante lattività didattica;
C. in concorso con i collaboratori scolastici, durante lintervallo;
2. VIGILANZA STRAORDINARIA
D. durante la permanenza in altre sedi, anche non scolastiche, per attività che non siano assemblee distituto, la presenza alle quali, a norma dellart. 43 del DPR 416/1974, è facoltativa, senza che ciò comporti assunzione di responsabilità.
Art.21 (Responsabilità dei collaboratori scolastici)
I collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza sugli alunni:
1. VIGILANZA ORDINARIA
Al personale ausiliario è, pertanto, fatto divieto di allontanarsi dal luogo di sorveglianza assegnatogli se non per motivi gravi ed indifferibili. Esso, inoltre, ha lobbligo di segnalare al Preside, con la massima sollecitudine, eventuali classi scoperte, garantendo, nel frattempo, la vigilanza su di esse. Dovrà, inoltre, comunicare immediatamente eventuali furti o danni alle suppellettili, alle strutture ed alle dotazioni della Scuola
2.VIGILANZA STRAORDINARIA
CAPO VI
FORME E MODALITA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.
Art.22 (Spazi per linformazione)
Presso lIstituto sono installate una bacheca sindacale, una bacheca degli studenti, una bacheca dei genitori per laffissione di convocazioni, avvisi, comunicazioni di interesse collettivo.
I predetti documenti sono soggetti alla preventiva visione del Preside, il quale ha potere di vietarne la pubblicazione quando questi abbiano rilevanza penale o siano lesivi del buon nome dellIstituto ovvero dellonore e della riservatezza di terzi, siano interni o esterni alla Scuola.
Art.23 (Albo dIstituto)
Allalbo della Scuola, oltre ad ogni atto soggetto a pubblicazione per espressa disposizione di legge, devono essere pubblicate tutte quelle informazioni che garantiscono lesercizio di diritti ed il soddisfacimento di doveri ascritti allutenza o ai dipendenti.
Vanno inoltre esposti i seguenti documenti:
Art.24. (Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia)
I colloqui fra i docenti e le famiglie si svolgono in appositi incontri antimeridiani, secondo un calendario settimanale di ricevimento, e pomeridiani, collocati nelle fasi intermedie dellanno scolastico.
La Scuola ha, comunque, il dovere di comunicare alle famiglie, tempestivamente e nelle forme ritenute più efficaci, ogni anomalia nella frequenza e nel profitto degli alunni.
Art.25 (Rapporti con la Presidenza )
Il ricevimento dei genitori e degli studenti da parte del Preside avviene nella fascia oraria prefissata dallUfficio o, per ragioni straordinarie o di particolare urgenza, in orario diverso, previo appuntamento.
CAPO VII
FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA.
Art.26 (Orario di funzionamento)
La biblioteca, i laboratori, i gabinetti scientifici e la palestra funzionano, di norma, nelle ore antimeridiane. Il loro funzionamento potrà essere esteso al pomeriggio sulla base di una pianificazione deliberata annualmente dal Consiglio dIstituto.
Art.27 (Organizzazione dei servizi di biblioteca)
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presa in carico e custodia dei volumi e delle riviste; |
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schedatura del materiale in entrata; |
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cura del servizio di consultazione e di prestito; |
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verifica delle restituzioni e controllo delle condizioni dei volumi; |
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tempestiva segnalazione al Preside di eventuali ammanchi. |
Art.28 (Organizzazione ed uso dei laboratori, dei gabinetti scientifici e della palestra)
Mettere i puntamenti ai regolamenti dei laboratori di informatica, di lingua, di fisica, ecc e palestre
CAPO VIII
USO DEGLI SPAZI, DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI DELLA SCUOLA
Art.29 (Divieto di fumare)
E fatto assoluto divieto di fumare in qualunque locale della scuola.
Art.30 (Uso, limitazioni e responsabilità)
Luso degli spazi, delle strutture e delle dotazioni scolastiche è consentito alle componenti, agli organi, ai singoli operatori della Scuola per fini esclusivamente istituzionali. Tutti gli utenti devono collaborare alla loro tenuta nelle migliori condizioni di funzionamento, igienicità, integrità, rispondendo individualmente o in solido di ogni danno derivante da un uso improprio o arbitrario o comunque non autorizzato.
Le strutture e le attrezzature della scuola sono beni della comunità: chiunque danneggi detto patrimonio è tenuto al risarcimento dei danni la cui entità verrà determinata dalla Giunta Esecutiva, qualora possano essere individuati i responsabili. In caso contrario l'onere del risarcimento verrà sostenuto dalla collettività studentesca che usufruisce dell'arredo o dell'immobile danneggiato.
CAPO IX
NORME FINALI
Art.31 (Osservanza del Regolamento)
Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato da tutti gli Organi dellIstituto, da tutte le componenti scolastiche nella loro articolazione collettiva, dai singoli operatori, da ciascun utente.
Art.32 (Modificabilità del Regolamento)
Il presente regolamento potrà essere modificato in qualunque momento, oltre che per autonoma iniziativa del Consiglio dIstituto, su proposta del Collegio dei Docenti, del Comitato Studentesco, del Comitato dei genitori, dellassemblea del personale ATA. Le delibere di modifica vanno adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dIstituto nella sua strutturazione plenaria.
Delle modifiche va data pubblica comunicazione con avviso da esporre allalbo della Scuola.
Per ciò che riguarda la normativa che nel presente regolamento non è stata considerata, tutte le componenti scolastiche possono fare riferimento ai D.P.R.., alle leggi e alle circolari specifiche.
Roma