IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la L. 15.3.97, n. 59;
Visto l'art. 14 della L. 23.12.88, n. 400;
Viste la risoluzione Doc. XXIV, n. 6 della
Commissione Istruzione del Senato della Repubblica e le risoluzioni n. 7-00433
e n.7-00437 della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, approvate il 26.2.98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 27.02.98;
Sulla proposta del Ministro della pubblica
istruzione
EMANA il seguente decreto legislativo
Articolo 1
Dopo
l'articolo 25 del decreto legislativo 3.2.93, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, sono inseriti i seguenti articoli:
"25-bis
(Dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nell'ambito dell'amministrazione
scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di
istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della L.
15.3.97, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 20, in ordine ai risultati, che
sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle
verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto
da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha
la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare
delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico
promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche
del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche
come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per l'esercizio
della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta
al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del
personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il
dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo,
che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di
massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai
servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio
di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività
formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia
informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli
organi della istituzione scolastica.
25-ter
(Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto
in servizio)
1. I capi di
istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e
i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli
educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi
corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche
dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della L.
15.3.97, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede
di servizio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli
obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di
partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun
corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i
criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati
anche tra loro associati o consorziati.
3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti,
degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi
d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata
dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai vicerettori
dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i
corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i
relativi ruoli.
5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di ministro o sottosegretario di
Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o
siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori
ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di
appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all'art. 28 bis. In tale ultimo caso l'inquadramento
decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui
al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione
scolastica autonoma.
Art. 28 bis
(Reclutamento dei dirigenti scolastici)
1. Il reclutamento
dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso concorso selettivo di
formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto
in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione
comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media,
per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso
concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali
che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente
prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori
formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la
scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le
istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili
per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli
inquadramenti di cui all'art. 25 ter, ovvero dopo la nomina di tutti i
vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati
della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e
di un'ulteriore percentuale del 25%, tenendo conto dei posti da riservare alla
mobilità.
3. Il corso concorso si articola in una selezione per titoli, in un concorso di
ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di
ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata
dal bando di concorso e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che
hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside
incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente
inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del
numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la
scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni
educative, maggiorati del 10%.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal
decreto di cui all'art. 25 ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed
esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune
e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono
disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col
Ministro della funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e
i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la
tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno
superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente
per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le
istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle
procedure d'inquadramento di cui all'art. 25 ter il 40% dei posti messi a
concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel
limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle
graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla
graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei principi del
presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze
professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività
docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione
dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla
data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi
di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite
del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i
dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori.
L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale
relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione
pubblica sono definiti i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici.