Ministero della Funzione Pubblica
Guida all'autocertificazione
Che cosè lautocertificazione?
E una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse
su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la p.a. e con i
concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il
ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.
Tale dichiarazione può sostituire:
1) le normali certificazioni
2) gli atti notori.
Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?
Lart. 2 della legge 15/68 "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" prevede i casi
in cui si può ricorrere all'autocertificazione:
- data e luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti politici;
- lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- la posizione agli effetti degli obblighi militari;
- liscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a.
Lart. 1 comma 1 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge
15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative" ha ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione e
contempla i seguenti casi:
- titoli di studio acquisiti;
- qualifiche professionali;
- esami sostenuti universitari e di stato;
- titoli di specializzazione;
- titoli di abilitazione;
- titoli di formazione;
- titoli di aggiornamento;
- titoli di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare;
- codice fiscale o partita IVA;
- qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di casalinga;
- qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- adempimento o meno degli obblighi militari comprese quelle di cui all'art. 77 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 237/64 come modificato dallart. 22 della
legge 958/86;
- assenza di condanne penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile.
Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?
- Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato non compresi nellelenco di cui al punto 1 sono comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (art. 4, legge 15/68 e art. 2 comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). Queste
dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, comma 1,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
- Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza
e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art. 2 comma 2,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). Tale
dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una
pubblicazione è conforme all'originale (art. 2, comma 2, Decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quale è la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti
notori?
- I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti
personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata;
- le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (art. 2,
comma 3, Legge 127/97);
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà per i casi suindicati dagli artt. 2 e 4 della Legge
15/68 hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 6, comma
1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quali sono i casi in cui è prevista solo l'autocertificazione?
- Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le iscrizioni nelle
scuole e università;
- per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli
uffici della motorizzazione civile;
- per i certificati e gli estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai
registri demografici richiesti dai comuni per i procedimenti di loro competenza (art. 1,
comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Come si può fare lautocertificazione?
a) Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:
- scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità
(non è necessario firmare davanti allimpiegato) o compilando dichiarazioni
sostitutive;
- trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, per porta o mezzo telematico e
informatica, alle amministrazioni pubbliche.
b) per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
- dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dellinteressato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio,
cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 4,
Legge 15/68);
- dichiarando stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e
non compresi nell'elenco di cui al punto 1, anche contestualmente allistanza e
sottoscritti dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, comma 1,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98);
- qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di un altro soggetto pubblico e l'amministrazione ritenga necessario controllare la
veridicità delle dichiarazioni. Le amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalle
dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione. E possibile inviare una
copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui l'interessato sia già
in possesso anche attraverso strumenti telematici e informatici (art. 2, comma 3,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Per chi partecipa ai concorsi pubblici non è prevista più la presentazione di copia
autentica (quindi in bollo) dei titoli ma una semplice dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà che dichiari la conformità all'originale. Le amministrazioni non possono
richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per assunzioni in pubblici concorsi (art. 3, comma 5, Legge
127197)
Come si presenta una copia autentica di un documento?
Lautenticazione di un documento può esser fatta dal responsabile del
procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione esibendo l'originale
senza obbligo di depositarlo presso l'amministrazione. Naturalmente la copia autentica va
usata solo per il procedimento in corso (art. 14, Legge 15/68 e
art. 3, comma 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Dove reperire i moduli per lautocertificazione?
Presso le amministrazioni, che sono tenute a procedere alla revisione della modulistica
per l'autocertificazione e per le istanze inserendovi il richiamo alle sanzioni penali
previste dallart. 26 della Legge 15/68 (art. 6, comma 2 e
3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). Qualora
i moduli non fossero disponibili è sempre possibile autocertificare su carta semplice.
Quando l'autocertificazione non è ammessa?
Per i certificati:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità all'Ue;
- marchi;
- brevetti (art. 10, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica
403/98).
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica di
attività sportiva non agonistica sono sostituiti con un unico certificato di idoneità
alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validità di un intero anno
scolastico (art. 10, comma 2, Decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/98).
Quali sono i casi in cui le amministrazioni non devono più chiedere i certificati ai
cittadini?
- Quando si tratta di estratti degli atti di stato civile che riguardano cambiamenti dello
stato civile (art. 9, comma 1, Decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/98);
- quando si tratta di tutti i dati contenuti in un documento di riconoscimento presentati
dall'interessato (art. 3, comma 1, Legge 127/97);
- quando il responsabile del procedimento accerta d'ufficio fatti e qualità che
l'amministrazione è tenuta a certificare (art. 18, Legge 241/90);
- in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente
certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione
competente (art. 7, comma 2, Decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/98);
- quando il cittadino non intende o non è in grado di utilizzare l'autocertificazione e i
certificati risultano da albi o da pubblici registri tenuti dalle pubbliche
amministrazioni (art.7, comma 1, Decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/98).
Quando lamministrazione può acquisire dufficio i documenti?
Quando le amministrazioni ritengono necessario acquisire degli estratti diversi da
fatti relativi a cambiamento di stato civile, per particolari motivi inerenti alle proprie
finalità (art. 9, comma 2, Decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/98). La trasmissione di dati tra le amministrazioni può avvenire
anche attraverso sistemi informatici e telematici garantendo il diritto alla riservatezza
delle persone (art. 2, comma 5, Legge 127197).
Che cosa succede per coloro che non possono firmare una dichiarazione?
Lamministrazione dovrà accertare l'identità del dichiarante e menzionare la
causa dell'impedimento a sottoscrivere la dichiarazione (art. 4, Decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Le modalità previste di autocertificazione si applicano anche ai cittadini stranieri?
a) Per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse modalità previste
per i cittadini italiani (art. 5, Decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/98)
b) Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia si possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 solo in cui si tratti di comprovare stati,
fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani (art. 5, Decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/98).
Quali sono le sanzioni per i cittadini?
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono
tenute a effettuare i controlli necessari. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 26, Legge 15/68).
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti
sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 11 comma 3, Decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quali sono le sanzioni previste per gli impiegati che non accettano
l'autocertificazione?
Limpiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio nei
seguenti casi:
a) quando non accetta l'autocertificazione nei casi consentiti (art. 3, comma 4,
Legge127/97);
b) quando non accetta la dichiarazione sostitutiva, nei casi consentiti, in luogo della
produzione di atti di notorietà (art. 3 comma 3, Decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/98);
c) quando rifiuta l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione
di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 7 comma 5, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
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