Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche
(ora
DPR n. 567 del 10/10/96 - pubblicato in GU n. 259 del 5/11/96)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

visto l'art. 3, comma 5bis, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;

ritenuta la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del ministro della P.I. n. 133 del 3 aprile 1996;

ritenuta l'opportunità di emettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;

visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 settembre 1996;

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ....;

su proposta del ministro della P.I ;

Emana il seguente regolamento

 Art. 1
Finalità generali

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturali provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attuate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

5. E' compito del ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.

Art. 2
Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative

1. Gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.

Art. 3
Raccordo con la realtà sociale e con il territorio

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

3. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento.
L'accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.

Art. 4
Organizzazione e gestione

1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.

2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole d'istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.

3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento.

5. Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.

6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività

7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.

8. Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco può anche organizzare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli art. 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.

10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal capo d'istituto, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o di istituto.

Art. 5
Convenzioni

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali o delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo d'istituto ai sensi del comma 10, art. 4.

2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.

3. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.

Art. 6
Consulta provinciale

1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola d'istruzione secondaria superiore, designati dal comitato studentesco eletto per l'anno in corso si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione del Provveditorato agli studi. La consulta è convocata dal provveditore agli studi entro 20 giorni dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.

3. La consulta formula proposte ed esprime pareri al Provveditorato e agli enti locali competenti. Può collaborare, su richiesta del Provveditorato agli studi, all'istituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento. La consulta provinciale può promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.

Art. 7
Giornata nazionale della scuola

1. E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il ministro della P.I., annualmente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua la data.

2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.

3. Il ministro della P.I., su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore, può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  archivio | inizio pagina