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Vecchi Consigli ancora in gioco

L'autonomia scolastica parte a metà. É ancora all'esame del Parlamento, infatti, il disegno di legge (testo unificato n. 2226/A) che prevede la riforma degli organi collegiali. Questa materia, contrariamente al resto non è stata delegificata, rinviata cioè all'emanazione di regolamenti, ma è rimasta vincolata alla volontà del legislatore. La rapida approvazione del disegno di legge è chiesta dai sindacati della scuola. A questo proposito, la Cgil lancia una petizione (obiettivo raggiungere 50mila firme entro settembre) da consegnare al presidente della Camera. Secondo i sindacati, i nuovi organi collegiali permetterebbero il regolare avvio della nuova riforma amministrativa e didattica della scuola.
Ma come dovrebbero funzionare i nuovi organi collegiali interni della scuola dell'autonomia?
All'articolo 2 del disegno di legge vengono enunciati i princìpi ai quali si ispira la riforma, il principale dei quali è la <distinzione fra funzioni di indirizzo e di controllo> (che spettano al consiglio dell'istituzione) e <funzioni di gestione> (che spettano al dirigente ed ai docenti). Viene sottolineata, subito, la distinzione dei ruoli tra l'organo politico di direzione della scuola (consiglio dell'istituzione) e l'organo tecnico e professionale (collegio dei docenti) competente in materia di didattica e di valutazione degli alunni (articolo 5); non per nulla i consigli di classe vengono ribattezzati <organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione> (articolo 7).
Spettano al consiglio dell'istituzione <competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria>; il consiglio definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola; adotta il Pof (Piano dell'offerta formativa) <verificandone la rispondenza agli indirizzi generali> impartiti dallo stesso consiglio; approva l'adesione della scuola ad accordi; determina i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie; approva i documenti contabili fondamentali; adotta il regolamento dell'istituzione scolastica, che diventa il documento fondamentale che disciplina la vita della scuola, ivi compresa l'elezione dello stesso consiglio e i provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni.
Il collegio dei docenti (articolo 5), definito <organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche>, elabora il Pof <sulla base degli indirizzi generali> impartiti dal consiglio e <tenendo conto delle proposte formulate dagli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti>. Diventa, così, un obbligo per il collegio fare proprie le proposte di genitori e studenti nell'elaborazione del Pof.
Infine, l'articolo 9 demanda al collegio dei docenti di procedere <al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dell'attività didattica>, controllando gli esiti formativi, accertando i risultati dell'apprendimento in relazione agli standard nazionali.

Daniela Girgenti
1 settembre 2000

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