Circolare Ministeriale n. 163 Roma, 15 giugno 2000 Le norme dettate per la parità scolastica dalla legge 10
marzo 2000, n.62 richiedono una applicazione immediata, ai fini della
quale si forniscono le indicazioni di seguito articolate per paragrafi.
Note introduttive sulla parità scolastica La parità per le istituzioni scolastiche già
"riconosciute" (scuole materne autorizzate, elementari parificate,
secondarie legalmente riconosciute o pareggiate) La parità per le istituzioni scolastiche non
"riconosciute" Riconoscimento legale in regime transitorio Indicazioni finali. 1. NOTE INTRODUTTIVE SULLA PARITA'
SCOLASTICA le scuole materne autorizzate al funzionamento ai sensi
dell'art.333 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; le scuole elementari parificate ai sensi dell'art.344
del citato T.U. 297/1994; le scuole di istruzione secondaria legalmente
riconosciute e pareggiate ai sensi degli artt. 355 e 356 del citato
T.U.297/1994 inoltrare domanda al Servizio per la Scuola Materna,
alla Direzione Generale per l'istruzione Elementare o alla Direzione
Generale per l'Istruzione Media Non Statale, se trattasi rispettivamente
di scuola materna, elementare o secondaria di I e II grado; gli Uffici
centrali si avvarranno della collaborazione degli Uffici scolastici e
degli Ispettori tecnici operanti nel territorio; trasmettere il progetto educativo della scuola in
armonia con i principi della Costituzione; trasmettere, o riservarsi di trasmettere entro il 1°
settembre, il piano dell'offerta formativa di cui all'art.3 del
Regolamento sull'autonomia (D.P.R. 8.3.1999, n.275), conforme alle
finalità ed agli ordinamenti previsti dalle norme vigenti per i
rispettivi gradi di istruzione ; dichiarare che il bilancio della scuola è conforme alle
regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella
scuola stessa vi abbia interesse; dichiarare che nella scuola sono istituiti organi
collegiali che garantiscono la partecipazione democratica al processo di
attuazione e sviluppo dell'autonomia, all'elaborazione del Piano
dell'offerta formativa, alla regolamentazione dei diritti e dei doveri
delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal
D.P.R. 24.6.1998, n.249; dichiarare che l'iscrizione alla scuola è aperta a
tutti gli studenti che ne accettino il progetto educativo, purchè muniti
del titolo di studio prescritto, senza alcuna discriminazione; dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in
materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio; indicare il corso o i corsi completi organicamente
costituiti e l'eventuale istituzione di uno o più nuovi corsi completi
inizianti dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale;
dichiarare che il personale docente è munito di titolo
di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione. Per i docenti
privi del titolo di abilitazione, ma comunque forniti del prescritto
titolo di studio, nella prospettiva, anche, di ulteriori indicazioni da
parte di questo Ministero, dovranno essere specificati dettagliatamente
i casi (per esempio, docenti di scuole materne comunali reclutati per
concorso; docenti che hanno partecipato o stanno partecipando ai corsi
abilitanti); dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per
tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di
settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio
nell'ambito della propria Congregazione. Si ricorda che nel limite di un
quarto delle prestazioni complessive, per il personale docente, che
comunque deve essere fornito dei relativi titoli scientifici e
professionali, possono essere adottati rapporti di volontariato o di
prestazione d'opera. 2.3 Requisiti già accertati in sede di
riconoscimento Il Ministro
Prot. 63/VD
Oggetto: L.10 marzo
2000, n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni
applicative.
1.1 La definizione di scuola paritaria,
gestita da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche
appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, da Enti religiosi
italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S.Sede che abbiano
ottenuto la personalità giuridica in Italia, si estende a tutta la fascia
dell'istruzione.
La scuola paritaria svolge un servizio pubblico,
improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti. Il progetto
educativo identifica la singola scuola esprimendo l'eventuale orientamento
culturale e/o religioso. Il piano dell'offerta formativa determina il
curricolo obbligatorio per gli alunni (nella quota definita a livello
nazionale e nella quota riservata) e programma le attività
extracurricolari.
Il riconoscimento della parità esige che il servizio
scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione,
sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato
da requisiti di qualità ed efficacia.
All'Amministrazione scolastica
compete l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei
requisiti elencati all'art.1 comma 4 della legge e delle condizioni di
esercizio del servizio pubblico di cui allo stesso art.1 commi 2 e
3.
2. LA PARITA' PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE GIA'
"RICONOSCIUTE" (SCUOLE MATERNE AUTORIZZATE, ELEMENTARI PARIFICATE,
SECONDARIE LEGALMENTE RICONOSCIUTE O PAREGGIATE)
2.1
Categorie di scuole non statali da intendersi come
"riconosciute"
Sono da intendere scuole già "riconosciute" per
effetto delle norme che ne stabiliscono la vigilanza da parte
dell'Amministrazione scolastica:
2.2 Requisiti richiesti in relazione
alle nuove norme della parità
Per il riconoscimento della
parità il titolare della gestione, con riferimento allo specifico
ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata ed in
atto, deve:
Il titolare della gestione che richiede il
riconoscimento della parità deve dichiarare, con riferimento allo
specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata o
in atto, che sussistono tutte le condizioni che hanno consentito,
rispettivamente, l'autorizzazione, la parifica, il riconoscimento legale o
il pareggiamento.
2.4 Mantenimento delle convenzioni per
le scuole elementari parificate
Le scuole elementari parificate
che intendano accedere al regime di parità mantengono, fino
all'applicazione dell'art.1, comma 7 della L. n.62/2000, la convenzione in
atto alle condizioni previste dall'O.M. n. 215/92
2.5
Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso
originario e della permanenza dei requisiti di
legge.
L'Amministrazione scolastica si riserva di effettuare
accertamenti in ordine al possesso originario ed alla permanenza dei
requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e verifiche in
ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve
caratterizzarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali
sull'istruzione.
2.6 Termini per le domande e decorrenza
del riconoscimento della parità
In prima applicazione della
legge 62/2000, le domande di riconoscimento della parità per le
istituzioni scolastiche di cui al presente paragrafo 2 devono pervenire ai
competenti Uffici ministeriali entro il 15 luglio 2000. Il riconoscimento
della parità per i richiedenti muniti di tutti i requisiti prescritti ha
effetto dal 1°settembre 2000.
Successivamente alla prima applicazione
le domande dovranno pervenire entro il mese di maggio ed il riconoscimento
avrà effetto dall'anno scolastico immediatamente successivo.
3.
LA PARITA' PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON "RICONOSCIUTE"
3.1 Requisiti e relativa documentazione per il
riconoscimento della parità
La domanda di riconoscimento della
parità deve essere proposta a cura del rappresentante dell'istituzione
scolastica in possesso di cittadinanza italiana o di paese membro
dell'Unione europea e in possesso dei necessari requisiti morali e
professionali.
La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere
corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica.
La
domanda presentata da Ente pubblico (Comune, Provincia, Regione) deve
essere corredata della relativa deliberazione consiliare.
La domanda
deve essere accompagnata dalle dichiarazioni impegnative e dagli atti
elencati nel precedente paragrafo 2.2.
Nella domanda deve essere
idoneamente documentatato che la scuola:
a) dispone stabilmente
di una sede rispondente a tutte le esigenze di sicurezza, di igiene e di
adeguatezza educativo-didattica
b) dispone stabilmente di
strutture, arredi e attrezzature propri del tipo di scuola, conformi alle
norme vigenti e funzionali alla realizzazione degli obiettivi formativi
previsti dal POF
c) consta di uno o più corsi completi e di
eventuali nuovi corsi in via di istituzione inizianti dalla prima classe e
con prospettive di sviluppo graduale
d) consta di classi la cui
composizione, anche numericamente adeguata, sia tale da rendere efficace
l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività
didattiche.
3.2 Accertamenti da parte
dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza
dei requisiti di legge.
Prima di procedere al riconoscimento
della parità, l'Amministrazione scolastica accerta il possesso dei
requisiti e le condizioni di svolgimento del servizio scolastico da parte
delle istituzioni richiedenti. Si riserva inoltre di verificare la
permanenza di tali requisiti e condizioni in ogni
momento.
3.3 Termini per le domande e decorrenza del
riconoscimento della parità.
Le domande di riconoscimento della
parità per le nuove istituzioni scolastiche devono pervenire ai competenti
Uffici ministeriali entro il mese di febbraio. La decorrenza del
riconoscimento della parità è riferita all'anno scolastico successivo alla
data della domanda.
3.4 Conversione della domanda di
riconoscimento legale in domanda di riconoscimento della
parità.
Le domande di riconoscimento legale, già inviate alla
Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, possono essere
convertite, a richiesta, in domande di riconoscimento di parità. In tale
caso si procederà secondo le indicazioni contenute nel presente paragrafo
3.
4. RICONOSCIMENTO LEGALE IN REGIME
TRANSITORIO
4.1 Alle scuole non statali che non
intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi
le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del D.L.vo 16.4.1994,
n.297 e le istruzioni ministeriali emanate in materia.
4.2
Le stesse disposizioni sopra richiamate disciplinano, in via transitoria,
le nuove istanze di autorizzazione, parifica o riconoscimento legale, i
cui effetti saranno regolati a norma dell'art.1 comma 7 della legge
62/2000.
5. INDICAZIONI FINALI
Con successive
istruzioni saranno indicate le disposizioni che nei diversi ordini di
scuola dovranno intendersi abrogate per effetto dell'introduzione del
regime paritario.
Parimenti saranno comunicate le variazioni di ordine
procedurale che dovessero rendersi necessarie a seguito della riforma
dell'Amministrazione scolastica.
Eventuali richieste di chiarimenti
dovranno essere inoltrate, secondo il settore di competenza, ad uno degli
Uffici centrali intestatari della circolare.
De Mauro