Prot.n. 36863/ BL
Oggetto: Collocamenti fuori ruolo e comandi del personale direttivo e docente presso: - enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; - associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; - università ed altri istituti di istruzione superiore. Legge 23/12/1998, n° 448 - Art. 26, commi 8 e 10 - Anno scolastico 1999/2000 e seguenti
1. PREMESSA
L'art. 26 della legge 23/12/98, n° 448 al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'art. 456 del D.L.vo n° 297/94, ad eccezione dei commi 12, 13 e 14 ha introdotto, attraverso una nuova normativa, sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni in compiti connessi con la scuola del personale direttivo e docente.
La sopra citata legge n°448/98 prevede all'art. 26, comma 8 - in aggiunta al contingente di cinquecento docenti, compreso il personale educativo, e dirigenti scolastici da collocare in posizione di fuori ruolo presso l'Amministrazione scolastica per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica - che un contingente di docenti, compreso il personale educativo, e dirigenti scolastici, nel limite massimo di cento unità, può essere assegnato presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.
Un ulteriore contingente di cento unità di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici, può essere assegnato - ai sensi del predetto comma 8 - alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. Dette assegnazioni disposte ai sensi del comma 8 citato, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.
A norma del comma 10 dell'art. 26 citato, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le Amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale ed artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico, possono richiedere in aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.
Sono previsti, altresì, dal medesimo comma 10, comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso le Università degli Studi ed altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente a carico dell'Istituzione universitaria richiedente.
Il personale da collocare in posizione di fuori ruolo o di comando deve aver superato il periodo di prova.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando abbiano avuto durata non superiore ad un anno scolastico, i docenti e i dirigenti scolastici sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano avuto complessivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità. I docenti e i dirigenti scolastici, che hanno perduto la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o alla cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo modalità che saranno definite in sede di contrattazione decentrata nazionale in materia di mobilità.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo e di comando sono adottati dai competenti Direttori Generali, Capi degli Ispettorati e Servizio Scuola Materna di appartenenza del personale.
2. ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI - ART. 26, COMMA 8
Le assegnazioni del personale direttivo e docente da effettuarsi presso enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, nel numero massimo di 100 unità.
E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione presuppone che l'ente o associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal suddetto art. 116.
Le richieste di assegnazione possono essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica n° 309/1990. Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione agli stessi effetti la frequenza dei corsi di durata almeno biennale per operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti presso istituzioni universitarie, o la disponibilità a frequentare corsi di studio che venissero organizzati dai Provveditori agli Studi anteriormente alla decorrenza dell'assegnazione (1° settembre 1999). La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione dell'apposito attestato o con dichiarazione dell'interessato presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato.
Le richieste di assegnazione, corredate degli atti necessari, dovranno essere inviate, in duplice copia, alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio Scuola Materna del Ministero, competenti secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo entro il 20 aprile 1999. Copia della richiesta sarà inviata per conoscenza al Provveditorato agli Studi individuato in base all'istituto di titolarità del docente richiesto.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.
3. ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA - ART. 26, COMMA 8
Le assegnazioni presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso gli enti ed istituzioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concessi nel limite massimo di 100 unità.
Le richieste di assegnazione riferite all'anno scolastico 1999/2000, corredate degli atti necessari, dovranno essere inviate, in duplice copia, alla Direzione Generale, Ispettorato e Servizio Scuola Materna del Ministero, competente secondo l'ordine di appartenenza del personale medesimo entro il 20 aprile 1999.
Copia della richiesta sarà inviata, per conoscenza, al Provveditorato agli Studi individuato in base all'Istituto di titolarità del docente richiesto.
Le richieste di assegnazione dovranno contenere i seguenti elementi:
a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;
b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
c) il personale scolastico di cui si richiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
d) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
e) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
f) periodo di durata del progetto.
In allegato alla richiesta, dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato.
In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere allegato inoltre lo statuto dell'associazione; per gli enti cooperativi è indispensabile anche il documento attestante la regolare costituzione ed il certificato di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n° 580, adottato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n° 581 e pubblicato nel supplemento ordinario n° 18 alla Gazzetta Ufficiale n° 28 del 3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.
4. COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE ED ARTISTICO - ART. 26, COMMA 10
Ai sensi del comma 10 dell'art. 26 della citata legge n° 448/98 le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale ed artistico possono richiedere comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 del predetto art. 26, con oneri interamente a loro carico.
Riguardo alle modalità di presentazione delle richieste di comando e alla relativa scadenza, valgono le disposizioni di cui al paragrafo precedente.
Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della facoltà ovvero dal direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni professionali del personale direttivo e docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni ed Amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale ed artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta.
Le assegnazioni a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.
5. DISPOSIZIONI FINALI
Il personale da collocare in posizione di fuori ruolo o da comandare
deve aver superato il periodo di prova.
Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo o di comando dal personale
direttivo e docente è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le
posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del
servizio medesimo.
Gli enti, le associazioni e le Università presso le quali il personale presta servizio
avranno cura di comunicare le assenze al capo di istituto dell'ultima scuola di
titolarità del docente o, per il personale direttivo, ai Provveditori agli Studi.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo e di comando ai sensi della
normativa in oggetto sono disposti dai competenti Direttori Generali, Capi Ispettorato e
Servizio di appartenenza.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni, le istituzioni e le
Amministrazioni, nonché le Università e gli Istituti d'istruzione superiore, presso cui
il personale presta servizio dovranno presentare alle competenti Direzioni Generali,
Ispettorati o Servizio per la Scuola Materna, una relazione nella quale dovranno essere
illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.
Si fa riserva di emanare separatamente le disposizioni di attuazione del comma 9 dell'art. 26 della più volte citata legge n° 448/98, il quale prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono individuati modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Si prega di trasmettere la presente circolare ai dirigenti scolastici affinché ne diano tempestiva comunicazione agli interessati.