Circolare del ministero della Pubblica istruzione 205 del 30 agosto
2000 sulle "Funzioni e adempimenti degli uffici dell'amministrazione e delle
istituzioni scolastiche in ordine al regolare avvio e allo svolgimento
dell'anno scolastico 2000-2001".
Si ritiene utile fornire agli uffici dell'amministrazione e alle istituzioni
scolastiche, nel momento di avvio del nuovo anno scolastico caratterizzato
dall'entrata in vigore dell'autonomia e dal trasferimento di funzioni alle
istituzioni scolastiche, chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti attinenti alla
gestione del servizio scolastico e del personale a esso addetto.
a) Sulla <Gazzetta Ufficiale> n. 202 del 30 agosto è pubblicato il
decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, contenente disposizioni urgenti per
l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001. Il provvedimento d'urgenza non ha
inteso disporre, rispetto ai decorsi anni scolastici, un rinvio generalizzato
delle nomine in ruolo e una loro scansione nell'arco dell'anno scolastico. La
ratio del citato decreto, invece, è quella di consentire il proseguimento, dopo
il loro ordinario consueto avvio, delle operazioni di nomina in ruolo del
personale nel corso dell'anno scolastico in relazione alla conclusione, dopo il
31 agosto, dei concorsi ordinari a cattedre e della sessione di abilitazioni e
di idoneità riservate prevista dalla legge 124 del 1999.
In ragione di ciò, le Ss.Ll. procederanno, con la massima sollecitudine, nei
tempi normalmente programmati ogni anno in relazione alla conclusione delle
operazioni di mobilità e di utilizzazione, nonché, non appena il Consiglio dei
ministri avrà adottato la prescritta deliberazione autorizzatoria, sulla base
del contingente di cattedre e di posti assegnati dall'annuale decreto
ministeriale che fisserà anche i necessari criteri e possibilmente prima
dell'inizio delle lezioni, alle nomine in ruolo degli aspiranti utilmente
collocati nelle graduatorie regionali dei concorsi a cattedre per esami e per
titoli già approvate entro il 31 agosto e nelle graduatorie permanenti per le
quali, alla medesima data del 31 agosto, si siano già concluse alcune delle
fasi di prima integrazione. Nel corso dell'anno scolastico, man mano che si
concluderanno i concorsi a cattedre e saranno concluse le operazioni di
aggiornamento delle graduatorie permanenti, con le relative graduatorie
approvate comunque non oltre il 31 marzo 2001, le Ss.Ll. proseguiranno nel
conferimento delle nomine in ruolo che avranno decorrenza giuridica dal 1^
settembre 2000 e raggiungimento della sede assegnata dal 1^ settembre 2001. Si
reputa opportuno, di conseguenza, che siano indette a cura delle Ss.Ll. stesse
e al più presto conferenze di servizio dei presidenti coordinatori delle
commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre, affinché essi predispongano
un piano aggiornato di svolgimento e di conclusione dei concorsi medesimi nel
rispetto assoluto dei tempi imposti dal decreto legge in argomento.
b) In relazione alla fase di transizione al nuovo modello organizzativo
dell'autonomia, che si inserisce nel quadro di rinnovamento strutturale e
organizzativo delle istituzioni scolastiche, degli apparati amministrativi e di
trasferimento di funzioni agli enti locali, è stata definita l'allegata mappa
(omissis) di competenze, funzioni, atti gestionali e procedure, che potrà
contribuire a orientare i lavori degli uffici e delle scuole. Va al riguardo
sottolineato che, ferma restando la data di trasferimento dei compiti alle
istituzioni scolastiche, nulla osta che queste ultime possano singolarmente e
temporaneamente delegare alle strutture periferiche dell'amministrazione alcune
delle competenze trasferite, ciò che soprattutto può evitare, come nel caso
delle competenze pensionistiche, destinate presto a essere affidate all'Inpdap,
inutili appesantimenti gestionali. In relazione, d'altronde, a esigenze di
organizzazione del sistema informativo, si profila l'opportunità che il
passaggio al nuovo sistema sia graduale e si svolga in relazione alla ordinaria
temporizzazione delle operazioni di gestione nell'arco dell'intero anno
scolastico. Con l'ovvio impegno di predisporre, in sintonia con le specifiche
procedure, ulteriori istruzioni analitiche, si richiama l'attenzione sul
grafico allegato al documento di lavoro, nel quale è riassunta l'ottimale
temporizzazione del trasferimento dei compiti. La descritta gradualità dei
processi consente, in definitiva, alle istituzioni scolastiche di inserirsi con
la necessaria serenità nel nuovo quadro di competenze e di continuare a
utilizzare all'occorrenza la struttura organizzativa e le procedure di gestione
degli uffici periferici. In ogni caso si confida che il documento di lavoro
allegato, pur nella difficoltà di costruire un quadro subito esaustivo,
corrisponda all'esigenza di chiarezza nell'identificazione dei soggetti, delle
azioni e delle scansioni temporali che il processo innovativo comporta.
Si specifica, ancora, che nella predisposizione del documento si è reso
necessario considerare la situazione a regime, cioè dopo l'emanazione del
regolamento di organizzazione degli uffici centrali e periferici di questo
ministero (attualmente in corso di registrazione), proprio al fine di offrire
tutti gli elementi di chiarezza complessivamente utili per approfondire, poi,
gli snodi di un sistema complesso e radicalmente innovato.
Sarà naturalmente cura dell'amministrazione fornire via via i necessari
approfondimenti settoriali per mettere in grado, in primo luogo le scuole, di
corrispondere ai nuovi adempimenti tenuto conto che la gradualità di
svolgimento delle operazioni già enunciata è coerente non solo con i periodi
diversi nell'anno scolastico in cui esse devono essere compiute, ma anche con
le possibilità offerte dal sistema informativo, che metterà a disposizione le
nuove versioni delle funzioni adattate all'uso delle scuole.
Le risorse tecnologiche e le modalità tecniche offerte alle scuole subiranno
nel tempo profonde modifiche, ma già nella prima fase dell'anno scolastico
2000-2001 saranno disponibili soluzioni che, come precisato nel documento,
consentiranno alle scuole di operare agevolmente.
Il processo di decentramento e di passaggio delle competenze, descritto nel
documento, deve essere comunque supportato con l'individuazione di punti di
riferimento e di consulenza operativa che coadiuvino e assistano le scuole nei
nuovi compiti; essi possono essere individuati sia negli attuali provveditorati
agli studi sia in istituzioni scolastiche oggettivamente idonee a esercitare
una funzione sussidiaria nella conduzione delle azioni che implichino l'uso del
sistema informativo.
c) Per quanto riguarda le competenze del collegio dei docenti e del dirigente
scolastico in ordine alla nomina dei collaboratori, prevista dal decreto
legislativo 297 del 1994, e di docenti individuati dal dirigente scolastico ai
quali delegare specifici compiti a norma dell'articolo 25-bis, comma 5 del
decreto legislativo 29 del 1993, è noto che il Consiglio di Stato, come
ricordato nella circolare 193 del 3 agosto scorso, ha espresso il proprio
parere in merito a due quesiti. In merito all'esonero e al semiesonero del
collaboratore vicario del dirigente scolastico il Consesso ha chiarito che, in
ragione del passaggio di competenze dai provveditorati agli studi alle singole
scuole, i provvedimenti di concessione degli esoneri in questione debbano
essere ora emanati direttamente dalle scuole stesse, ovviamente nel rispetto
delle norme vigenti che nella materia in esame disciplinano le condizioni nelle
quali gli esoneri medesimi possano essere concessi. Quanto all'immediata
applicazione del citato articolo 25-bis e alle esclusive competenze del
dirigente scolastico, per quanto riguarda la delega di specifici compiti ad
alcuni docenti e la nomina del vicario, l'Organo consultivo ha affermato che
tale competenza va correttamente intesa ed esercitata anche nel rispetto delle
attribuzioni degli organismi collegiali e, per quel che più direttamente
attiene al problema in argomento, nel rispetto delle competenze del collegio
dei docenti. La norma va letta, dunque, alla luce dei criteri di compatibilità
e sussidiarietà: le norme contenute nel decreto 297 vanno verificate e limitate
con le nuove, contenute nel più volte citato articolo 25-bis, che sono
recessive solo se si sia in presenza dell'affidamento a docenti individuati dal
dirigente scolastico di specifici compiti di gestione e di organizzazione. Il
collegio dei docenti, pertanto, fino all'approvazione del disegno di legge di
riforma degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, continua ad
assegnare le funzioni obiettivo in coerenza con le indicazioni della circolare
n. 204 del 28 agosto scorso e continua altresì a poter eventualmente
individuare ulteriori figure di collaborazione del dirigente scolastico, alle
quali, alla luce della evoluzione normativa riassunta, potrebbero essere
affidati, in coerenza col Pof, solo compiti connessi all'attività educativa e
didattica. In ragione della complessità della situazione così determinata e
della oggettiva difficoltà di distinguere in talune situazioni le attività di
gestione e di organizzazione da quelle di contenuto educativo-didattico, appare
auspicabile, e per esigenze di razionalizzazione della spesa e affinché sia
condivisa la valutazione del possesso, da parte degli insegnanti chiamati a
svolgere la funzione vicaria e quelle delegate, delle necessarie doti di
professionalità e di esperienza, che siano costituite in questa prima fase di
transizione e nell'attesa del provvedimento legislativo di riforma degli Oo.Cc.
forme di raccordo tra le autonome scelte del dirigente scolastico e quelle del
collegio dei docenti.