Decreto
Legislativo 8 maggio 1998, n. 178
(G.U. n. 131 dell’8 giugno1998)
TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA E ISTITUZIONE DELLA FACOLTA' E DEL CORSO DI DIPLOMA E DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
VISTA la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO l'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conferisce la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facoltà o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (Finalità e definizioni)
Art. 2 (Istituzione del corso di laurea in scienze motorie)
Art. 3 (Procedure)
Art. 4 (Istituto universitario di scienze motorie di Roma)
Art. 5 (Personale docente non universitario)
Art. 6 (Personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati)
Art. 7 (Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano)
Art. 8 (Norme finali e transitorie)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il testo del decreto legislativo che si propone è stato elaborato sulla base dei criteri di delega contenuti nell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finalizzati ad attuare la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facoltà e del corso di diploma e di laurea in scienze motorie.
Per esaminare le complesse problematiche connesse alla trasformazione degli Istituti in questione il Ministero ha costituito un apposito gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte funzionari ministeriali ed esperti scelti in modo da rappresentare le varie componenti del settore.
Sono stati acquisiti anche i pareri di varie Associazioni, tra cui l'ANISEF (Associazione Nazionale Istituti Superiori di educazione fisica) e il CONASI (Coordinamento Nazionale studenti ISEF).
Al termine dei lavori il gruppo di lavoro ha redatto una articolata relazione che ha costituito la base per la stesura del decreto legislativo.
Come è noto l'attuale ordinamento degli studi di educazione fisica è regolamentato dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, che istituì l'ISEF statale di Roma, qualificato di grado universitario.
Successivamente sono sorti altri dieci ISEF pareggiati con sedi distaccate, promossi da enti e sostenuti con contributi statali. Il percorso formativo del corso di diploma, nato dagli ordinamenti delle due disciolte accademie di educazione fisica, quella maschile di Roma e quella femminile di Orvieto, si è rilevato già da molti anni inadeguato a corrispondere ai bisogni del settore delle attività motorie, che richiedono sempre maggiori competenze, anche in relazione alle professionalità esistenti nella maggior parte dei Paesi europei.
La delega conferita al Governo pone le basi di una riforma tanto attesa del mondo accademico, che numerose precedenti iniziative legislative non avevano potuto realizzare.
L'attuazione della riforma conferisce una precisa identità e dignità agli studi nel campo delle attività motorie collocandoli in ambito universitario allo scopo di alimentare soprattutto la ricerca scientifica e favorire un continuo fenomeno di osmosi tra ricerca e didattica.
Con l'istituzione della facoltà e del corso di laurea potranno essere formati nuovi operatori nel settore delle attività motorie cui sarà garantita una reale libera circolazione nel più ampio scenario dell'Unione europea.
I criteri e i principi della delega sono orientati sostanzialmente a definire gli aspetti fondamentali della riforma nel pieno rispetto della autonomia delle università, cui è demandata la realizzazione dell'ordinamento didattico e delle competenze istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cui è affidata la programmazione e la localizzazione delle sedi ove istituire il nuovo corso di studi.
Per non perdere la continuità didattica è assicurata la utilizzazione del personale docente attualmente in servizio presso gli ISEF.
Attraverso lo strumento delle convenzioni con gli Atenei, è previsto poi che il CONI potrà, mettere a disposizione impianti e strutture scientifiche e favorire le attività didattiche, di aggiornamento professionale e di specializzazione, nonchè l'attuazione di programmi di ricerca scientifica finalizzata.
Il decreto legislativo si compone di 8 articoli.
L'articolo 1 individua, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 115, della legge n. 127/97, le finalità del provvedimento concernenti la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facoltà e dei corsi di diploma e laurea in scienze motorie.
L'articolo 2 stabilisce che gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie trovano la loro naturale collocazione nell'ambito universitario.
In attuazione della prescrizione della lettera a) del citato comma 115 sono individuate le aree di riferimento ai fini della definizione del percorso formativo del nuovo corso di laurea di durata quadriennale, anche in relazione alle prevedibili opportunità occupazionali.
L'area didattico-educativa delimita il campo disciplinare finalizzato alla formazione del futuro docente delle attività sportive nelle scuole di ogni ordine e grado.
L'area della prevenzione e dell'educazione motoria adattata è preordinata alla formazione di coloro che potranno educare alle attività motorie soggetti di diverse età ed affrontare le problematiche connesse all'apprendimento motorio da parte dei portatori di handicap.
L'area tecnico-sportiva è finalizzata alla acquisizione delle competenze professionali nelle diverse discipline mentre l'area "manageriale" permetterà il raggiungimento di una specifica preparazione per ricoprire incarichi di direzione sportiva nelle varie organizzazioni, oltre che di direzione e di gestione delle attività e degli impianti sportivi.
È, inoltre, precisato che il diploma di laurea in scienze motorie non consente l'esercizio di attività professionali riservate a laureati in medicina e chirurgia e le altre attività sanitarie che hanno una specifica disciplina.
Viene, infine, previsto che il corso di laurea in scienze motorie sarà, di norma, attivato nell'ambito di una specifica facoltà, anche attraverso la collaborazione di altre facoltà e dipartimenti.
L'articolo 3 dà esecuzione alle previsioni contenute nella lettera b) del comma 115 stabilendo la procedura straordinaria per programmare la localizzazione delle sedi del nuovo corso di studi in sede di prima applicazione del decreto legislativo.
Sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dopo aver acquisito il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, le università interessate invieranno al Ministero apposita domanda documentando le risorse finanziarie e di personale e le strutture didattiche, scientifiche e sportive di cui potranno disporre per avviare il nuovo corso di laurea. Saranno anche presentate le eventuali convenzioni stipulate dagli atenei con gli ISEF pareggiati alla scopo di potersi avvalere del personale e delle strutture posseduti dai medesimi istituti, nonchè dei contributi degli enti promotori.
Va, peraltro, tenuto presente, che in base alle disposizioni transitorie (art. 8, comma 6), nel primo triennio di attuazione della legge potranno essere ammesse ai finanziamenti con le risorse destinate alla programmazione del sistema universitario soltanto le proposte istitutive collegate al processo di trasformazione degli ISEF.
Dopo la verifica di congruità delle singole istanze da parte dell'Osservatorio, il Ministro individuerà le iniziative da avviare.
Con l'articolo 4 si prevede la trasformazione dell'ISEF statale di Roma in Istituto universitario di scienze motorie e sono stabilite le condizioni per avviare la nuova istituzione.
In tal modo si scioglie la riserva riguardante l'opzione fra istituto autonomo o facoltà universitaria rimessa al Governo dalla lettera d) della delega.
La scelta operata tiene conto della tradizione storica dell'ISEF di Roma che è sorto ed ha funzionato come istituto autonomo dotato di personalità giuridica e di autonomia didattica e amministrativa. Esso possiede un vasto patrimonio di strutture altamente funzionanti, di laboratori di ricerca e di impianti sportivi per le esercitazioni professionali e di tirocinio.
Ad un comitato tecnico, costituito da cinque componenti scelti fra professori universitari ed altri esperti delle aree disciplinari interessate, che durerà in carica due anni, sono affidate le funzioni del consiglio di facoltà e del consiglio di amministrazione e gli adempimenti connessi alla emanazione dello statuto e dei regolamenti didattici e di amministrazione e contabilità.
Il presidente del comitato assumerà temporaneamente le funzioni del presidente dell'istituto.
Il personale tecnico e amministrativo sarà trasferito nei ruoli del nuovo istituto conservando la propria qualifica ed il relativo profilo professionale.
L'articolo 5, come previsto dalla lettera e) della delega, garantisce il mantenimento delle funzioni ed il trattamento economico complessivo al personale docente non universitario che ne farà richiesta, a condizione che lo stesso personale si sia trovato in servizio presso gli ISEF in posizione di comando, distacco o incarico alla data di entrata in vigore della legge n. 127/97.
Tale posizione potrà essere mantenuta da coloro che dipendono da pubbliche amministrazioni fino alla cessazione del rapporto ovvero fino alla data del collocamento a riposo, secondo quanto è stabilito dai rispettivi ordinamenti.
Per i docenti che non dipendono da amministrazioni pubbliche le funzioni cesseranno alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
L'articolo 6 definisce la posizione del personale tecnico amministrativo in servizio stabilmente presso gli ISEF pareggiati. La data di riferimento per poter beneficiare della norma è quella dell'entrata in vigore della legge n. 127/97.
Le convenzioni stipulate fra gli ISEF e le università dovranno garantire a tale personale il mantenimento delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento fino alla cessazione del rapporto o, comunque, fino alla data di collocamento a riposo prevista dalle disposizioni vigenti per il comparto del personale non docente universitario.
Le stesse condizioni valgono anche per il personale in servizio presso gli ISEF che non stipuleranno le convenzioni. Il predetto personale, se non troverà collocazione alla data di cessazione del pareggiamento degli ISEF, sarà destinato comunque alle università secondo modalità che saranno definite dal Ministero.
L'articolo 7, in esecuzione della lettera h) del comma 115 prevede le varie possibilità di convenzionamento fra le università ed il CONI.
L'articolo 8, infine, detta le disposizioni transitorie per consentire il completamento degli studi agli studenti iscritti presso gli ISEF pareggiati, come previsto dalla lettera g) della delega.
Si assicura il completamento dei corsi avviati nell'anno accademico 1998-1999 e negli anni precedenti entro l'anno accademico 2000-2001 mentre non saranno consentite nuove immatricolazioni a partire dall'anno accademico 1999-2000 ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.
Al termine dell'anno accademico 2000-2001 cesserà il pareggiamento conferito agli ISEF ai sensi dell'art.28 della legge 7 febbraio 1958, n.88 e saranno abrogate le disposizioni incompatibili.
Viene demandata ai regolamenti di ateneo la definizione delle modalità per concedere, in relazione alle capacità delle strutture didattiche e scientifiche disponibili, agli studenti iscritti ai corsi di diploma di transitare nei corsi di laurea e a coloro che sono già diplomati di potersi iscrivere ai medesimi corsi per conseguire il titolo di studio superiore.
In entrambe le ipotesi sarà valutato dai competenti organi accademici il curriculum didattico posseduto dagli interessati.
E, infine, stabilito che le università determineranno le procedure per consentire il passaggio nelle nuove istituzioni al personale docente universitario, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 127/97b presso gli ISEF e che abbia svolto presso i medesimi tre anni di attività di insegnamento.
Il decreto legislativo in questione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Si precisa, infine, che nel testo sono state recepite (con necessari aggiustamenti formali) le proposte di modifica contenute nei pareri della Camera dei Deputati e del Senato, ad eccezione delle seguenti:
ALLEGATO
(previsto dall'articolo 2, comma3)
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI
A- SETTORI GIA' PREVISTI NELL'ORDINAMENTO
BOlB Fisica
E03B Antropologia
E05A Biochimica
F22A Igiene generale ed applicata
E09A Anatomia umana
E06A Fisiologia umana
E06B Alimentazione e nutrizione umana
F07A Medicina interna
F16B Medicina fisica e riabilitativa
M09A Pedagogia generale
MA09C Didattica
M10A Psicologia generale
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M09B Storia della pedagogia
NOIX Diritto privato
NIOX Diritto amministrativo
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi
B- NUOVI SETTORI
Scienze dell'attività motorie
- Teoria e metodologia del movimento umano
- Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva
- Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l'età adulta e
anziana
- Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e
del tempo libero
- Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva
"adattata"
- Teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa
Scienze delle discipline sportive
- Teoria e metodologia dell'allenamento
- Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali
- Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra
- Teoria, tecnica e didattica degli sport natatori
- Metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport
- Organizzazione degli organismi sportivi
Scienze dell'organizzazione e della gestione
dell'impiantistica sportiva
- Legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva
- Organizzazione e gestione delle strutture turistico-sportive
- Marketing e metodologia della comunicazione sportiva
- Programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.