Decentramento Amministrativo Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

  

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1-9)

TITOLO II - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE (art. 10-49)

CAPO I - ARTIGIANATO (art. 11-15)

CAPO II - INDUSTRIA (art. 16-21)

CAPO III - CONFERIMENTI AI COMUNI E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (art. 22-26)

CAPO IV - ENERGIA (art. 27-30)

CAPO V - MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE (art. 31-35)

CAPO VI - ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (art. 36-37)

CAPO VII - FIERE E MERCATI, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO (art. 38-41)

CAPO VIII - TURISMO (art. 42-45)

CAPO IX - DISPOSIZIONI COMUNI (art. 46-48)

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art. 49)

TITOLO III - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (art. 50)

CAPO II - TERRITORIO E URBANISTICA

SEZIONE I - LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE (art. 51)

SEZIONE II - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E BELLEZZE NATURALI (artt. 52-57)

SEZIONE III - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (art. 58-64)

SEZIONE IV - CATASTO, SERVIZI GEOTOPOGRAFICI E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI IMMOBILIARI (art. 65-67)

CAPO III - PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

SEZIONE I - FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE E DI PROTEZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA (art. 68-75)

SEZIONE II - PARCHI E RISERVE NATURALI (art. 76-78)

SEZIONE III - INQUINAMENTO DELLE ACQUE (art. 79-81)

SEZIONE IV - INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO (art. 82-84)

SEZIONE V - GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 85)

SEZIONE VI - RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO (art. 86-92)

CAPO V - OPERE PUBBLICHE (art. 93-96)

CAPO VI - VIABILITA' (art. 97-101)

CAPO VII - TRASPORTI (artt. 102-106)

CAPO VIII - PROTEZIONE CIVILE (art. 107-109)

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI (art. 110-111)

TITOLO IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

CAPO I - TUTELA DELLA SALUTE (art. 112-127)

CAPO II - SERVIZI SOCIALI (art. 128-134)

CAPO III - ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 135 - (oggetto)

1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1977, n.59.

Art. 136 - (Definizioni)

1.Agli effetti del presente decreto legislativo per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico s'intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.
2.Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:
a) programmazione della rete scolastica;
b) l’attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
c) l’autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti e organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
e) l’adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

Art. 137 - (Competenze dello Stato)

1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni, concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
2.Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.

Art. 138 - (Deleghe alle Regioni)

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istituzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori e di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 139 - (Trasferimenti alle Province e ai Comuni)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b)la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I Comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle Province, a eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai Comuni.

CAPO IV - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 140 - (Oggetto)

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 141 - (Definizioni)

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con na valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro.Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull’attività privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la "formazione professionale".
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e a norma dell'articolo 144, sono individuati con le procedure di cui al medesimo articolo 144, comma 2.

Art. 142 - (Competenze dello Stato)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strutturali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazone tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture adibite alla formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;
g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post universitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, a esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-Regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale sulla base di quelle formulate dalle Regioni e con il supporto degli Isfol;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del Paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 143 - (Conferimenti alle regioni)

1. Sono stati conferiti alle Regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall’articolo 145, tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall’articolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-Regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
2.Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la Regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle Provincie le funzioni a essa trasfrite in materia di formazione professionale.

Art. 144 - (Trasferimenti alle Regioni)

1. Sono trasferiti, in particolare, alle Regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:
a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del ministero della Pubblica Istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.
2. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Pubblica Istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle Regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.
3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell’anno precedente.
4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n.59.

Art. 145 - (Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il ministro del Lavoro e della previdenza sociale e il ministro della Pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal ministero della Pubblica istruzione alle Regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale e dal ministero della Pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all’articolo 144 è trasferito alle Regioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 146.

Art. 146 - (Riordino di strutture)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all’articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

Art. 147 - (Abrogazione di disposizioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

CAPO V - BENI E ATTIVITA' CULTURALI (art. 148-155)

CAPO VI SPETTACOLO (art. 156)

CAPO VII - SPORT (art. 157)

TITOLO V - POLIZIA AMMININISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMININISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO (art. 158-164)

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