Disciplina
delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni
scolastiche
(ora DPR n. 567 del 10/10/96 - pubblicato in GU n. 259 del 5/11/96)
Il
Presidente della Repubblica
Visto
l'art. 87 della Costituzione;
visto
l'art. 3, comma 5bis, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
visto
il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e
in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;
ritenuta
la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della
direttiva del ministro della P.I. n. 133 del 3 aprile 1996;
ritenuta
l'opportunità di emettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina
della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;
visto
l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 settembre 1996;
vista
la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ....;
su
proposta del ministro della P.I ;
Emana
il seguente regolamento
Art. 1
Finalità generali
1.
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria
autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla
maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter
formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da
riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande
di tipo educativo e culturali provenienti dal territorio, in coerenza con le
finalità formative istituzionali.
2.
Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze
rappresentate dagli studenti e dalle famiglie si inseriscono negli obiettivi
formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere
tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva
dello studente.
3.
Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni
extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo
utilizzo del tempo libero e sono attuate tenendo conto delle esigenze
rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle
opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa
espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo,
dalle associazioni dei genitori.
4.
A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della
disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario
curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che
rivestono particolare interesse.
5.
E' compito del ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per
individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le
specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del
presente regolamento.
Art. 2
Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative
1.
Gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado predispongono almeno un
locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle
lezioni.
2.
I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente
esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato,
senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.
3.
Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non
coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel
periodo di interruzione estiva.
4.
Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli
edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non
coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi,
secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto, in
conformità ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico provinciale,
nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.
Art. 3
Raccordo con la realtà sociale e con il territorio
1.
Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del
territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche
per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e
ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni
degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni
culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.
2.
La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può
comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare
attività educative, culturali, ricreative sportive, anche nei confronti di
studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.
3.
Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati
possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di
iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con
relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle
istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
4.
Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le
regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare
somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal
presente regolamento.
L'accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal consiglio
d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.
Art. 4
Organizzazione e gestione
1.
Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di
circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza
con le finalità formative dell'istituzione scolastica.
2.
Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole
d'istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di
almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo
esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività
curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione
didattico-educativa.
3.
Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse
finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione.
Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle
istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati
delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con
vincolo di destinazione.
4.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato
studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297,
integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formula
proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente
regolamento.
5.
Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione
dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di
gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la
responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune
iniziative.
6.
Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla
scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la
familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione
e al controllo delle attività
7.
Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco
elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di
spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di
istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione
degli interventi necessari per l'attuazione del piano.
8.
Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco può anche
organizzare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attività di
autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non
contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino
inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività
sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
9.
Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A alle iniziative
di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di
cui agli art. 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal
progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.
10.
Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in
caso di urgenza, dal capo d'istituto, salva tempestiva ratifica del consiglio di
circolo o di istituto.
Art. 5
Convenzioni
1.
Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne
costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata
massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i
vincoli nell'uso dei locali o delle attrezzature da destinare esclusivamente
alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza,
alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e
strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese
connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il
regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo
svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte
del capo d'istituto ai sensi del comma 10, art. 4.
2.
Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle
attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività
delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle
convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della
relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente
individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza
ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola.
Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei
genitori nella scuola dell'obbligo.
3.
L'amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro
per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma
restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.
Art. 6
Consulta provinciale
1.
Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola d'istruzione
secondaria superiore, designati dal comitato studentesco eletto per l'anno in
corso si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata
e messa a disposizione del Provveditorato agli studi. La consulta è convocata
dal provveditore agli studi entro 20 giorni dallo svolgimento delle elezioni dei
rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
2.
La consulta provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il più ampio
confronto tra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria
superiore della provincia anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le
iniziative di cui al presente regolamento e formulare proposte di intervento che
superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro
da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le
associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato,
le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
3.
La consulta formula proposte ed esprime pareri al Provveditorato e agli enti
locali competenti. Può collaborare, su richiesta del Provveditorato agli studi,
all'istituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare
riferimento all'attuazione del presente regolamento. La consulta provinciale può
promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.
Art. 7
Giornata nazionale della scuola
1.
E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il ministro della P.I.,
annualmente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, ne individua la data.
2.
Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e
svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività
educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale
per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.
3.
Il ministro della P.I., su richiesta di associazioni o rappresentanti degli
studenti della scuola secondaria superiore, può promuovere appuntamenti
nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente
regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.