Direttiva
3 aprile 1996, n. 133
Il
ministro della P.I.
Visto
il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, dedicato ai
problemi della prevenzione, che ai commi 17 e 18 prevede l'istituzione dei CIC
(centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle
scuole secondarie superiori), e al comma 19, che prevede la possibilità di
particolari iniziative degli studenti; visto il D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29;
vista
la legge del 7 agosto 1990, n. 241; viste le CC.MM. 8 febbraio 1995, n. 45 e 11
ottobre 1995, n. 325, relative alle attività di prevenzione, di educazione alla
salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico;
visto
il DPCM del 7 giugno 1995 recante lo schema generale di riferimento della
"Carta dei servizi scolastici";
visto
il protocollo d'intesa stipulato tra Ministero della P.I. e Unione Province
d'Italia il 15 dicembre 1995, ed in particolare quanto convenuto alle lettere H,
I, L;
vista
la direttiva 8 febbraio 1996, n. 58, con l'allegato documento dal titolo
"Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura
costituzionale";
considerato
che le istituzioni scolastiche devono caratterizzarsi come centri permanenti di
vita culturale e sociale aperti al territorio, capaci di elaborare offerte
formative integrate e diversificate che consentano ai giovani nuovi spazi di
crescita e di formazione e favoriscano le migliori iniziative
dell'associazionismo culturale e sportivo e del mondo del volontariato;
rilevata
l'opportunità di promuovere le condizioni perché sempre più la scuola assuma
impegni di accoglienza, approfondimento ed orientamento nei confronti degli
studenti e sviluppi il rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni su basi di
correttezza e trasparenza, facendo crescere negli studenti stessi la capacità
di assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi nelle attività ad essi
riservate;
Art. 1
1.
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria
autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla
maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter
formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da
riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo
educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità
formative istituzionali.
Art. 2
1.
Ogni istituto promuove iniziative complementari e integrative di accoglienza e
accompagnamento nell'iter formativo al fine di offrire ai giovani occasioni,
anche extracurricolari, per la crescita umana e civile e opportunità per un
proficuo utilizzo del tempo libero.
2.
Le predette iniziative complementari si inseriscono coerentemente negli
obiettivi formativi delle scuole e tengono conto delle concrete esigenze
rappresentate dagli studenti. A tal fine devono favorire:
- la valorizzazione della cultura di cui sono portatori i
giovani, una cultura da recepire, collegare, interpretare in funzione critica e
da correlare, ovunque possibile, con gli insegnamenti curricolari;
- lo sviluppo delle attitudini e della capacità di continuare ad apprendere, di
adeguarsi al cambiamento e di mettersi continuamente in discussione;
- la conoscenza del contesto civile, sociale e produttivo del territorio;
- lo sviluppo di una cultura diffusa della legalità e la promozione di una
coscienza storica del patrimonio di valori che fondano la comunità nazionale,
come configurati nel nucleo essenziale della carta costituzionale;
- la facilitazione dell'accesso ai nuovi linguaggi, con particolare riferimento
a quelli informatici e multimediali, la padronanza dei meccanismi interattivi di
comunicazione, con la creazione delle migliori opportunità per leggere e
interpretare criticamente la realtà ed i messaggi dei media;
- l'organizzazione di attività per l'assistenza nello studio e l'insegnamento
individualizzato e la lotta contro l'insuccesso scolastico, anche mediante
l'apertura di sportelli di studio, orientamento e tutoraggio;
- un più ricco contesto educativo e formativo che costituisca la scuola come
centro di attività culturali, sociali, sportive e di tempo libero per gli
studenti.
3.
Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 le scuole di ogni ordine e grado
promuovono tra l'altro, anche in collegamento tra di loro, iniziative di
accoglienza pre-scolastica e post-scolastica dei minori frequentanti, cura di
microambienti naturalistici e dei beni culturali e ambientali del territorio;
cineforum, teatro e invenzioni teatrali; ascolto ed educazione di musica;
giornali degli studenti e giornale d'istituto; laboratori letterari per la
realizzazione di racconti di fiction; realizzazione di libri, fumetti, video e
audiocassette, ipertesti; concerti; conferenze o forum di studi; strumenti e
procedure per l'accesso alle informazioni; sport e allenamenti, gare e tornei,
ginnastica, nuoto; pittura, disegno; gemellaggi con altre scuole dell'Unione
europea (corrispondenza, incontri, teleconfidenze) ed ogni altra iniziativa
compatibile con le finalità formative dell'istituto.
4.
A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della
disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario
curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che
rivestano particolare interesse.
Art. 3
1.
Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono
almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la
frequenza delle lezioni.
2.
A tal fine i servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati,
eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale
attrezzato; l'istituzione scolastica dovrà comunque essere tenuta esente da
qualsiasi onere aggiuntivo non specificamente finanziato.
Art. 4
1.
Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del
territorio. A tal fine collaborano con le associazioni degli studenti e degli ex
studenti, quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato,
anche stipulando con esse apposite convenzioni.
2.
La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che non deve
comportare oneri per l'istituto, può riguardare attività educative, culturali,
ludiche, sportive, anche nei confronti di giovani del territorio.
Art. 5
1.
Le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono deliberate, ai sensi e con le
modalità previste dalle vigenti disposizioni, dal consiglio di circolo o di
istituto, che ne valuta la coerenza con le finalità formative dell'istituzione
scolastica.
2.
Le iniziative complementari sono sottoposte al previo esame del collegio dei
docenti per il necessario coordinamento con le attività e del progetto
d'istituto in relazione a quanto previsto dall'art. 39 del CCNL comparto scuola.
Art. 6
1.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato
studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del D L.vo 16 aprile 1994, n. 297,
integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formula
proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative previste dal titolo I.
2.
Per lo svolgimento delle sue attività il predetto comitato adotta un
regolamento interno che può prevedere la costituzione di commissioni o gruppi
per attività istruttorie, esecutive e di gestione.
3.
Le iniziative di cui al titolo I, da realizzare o direttamente dalla scuola o
mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la
familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione
e al controllo delle attività
4.
Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco
elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventive di
spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di
istituto e delle somme eventualmente raccolte con specifica destinazione.
5.
Per la realizzazione ordinata delle iniziative il comitato studentesco esprime
un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che ha la
responsabilità del regolare svolgimento delle iniziative e propone agli organi
competenti gli interventi necessari per l'attuazione del piano.
6.
Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle
attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano l'attività
delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nella
convenzione. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività ricade
sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione
stessa.
7.
Al termine delle iniziative o periodicamente, il gruppo di gestione e
l'associazione convenzionata sono tenuti alla verifica dei risultati conseguiti
da sottoporre al consiglio d'istituto ed al collegio dei docenti per una
opportuna valutazione.
8.
A tutte le attività possono assistere il preside o un suo delegato e i docenti
che lo desiderino.
9.
Possono collaborare, con il consenso del gruppo di gestione, genitori e
personale direttivo o docente in quiescenza autorizzati dal preside a prestare
servizio volontario.
Art. 7
1.
Nella scuola dell'obbligo le iniziative di cui al titolo I sono realizzate o
direttamente dalla scuola o in collaborazione con le associazioni dei genitori,
anche mediante apposite convenzioni.
Art. 8
1.
Ciascuna iniziativa di cui al titolo I deve indicare le risorse finanziarie e il
personale eventualmente necessario per la sua realizzazione.
2.
Le iniziative sono realizzate mediante i seguenti finanziamenti:
a) Risorse della scuola
Il consiglio di circolo o d'istituto, in sede di delibera
del bilancio preventivo, disponendo in ordine all'impiego dei mezzi finanziari,
può assegnare uno stanziamento per le iniziative previste dalla presente
direttiva.
Nel caso di iniziative in convenzione la scuola può erogare un contributo
finalizzato all'attuazione della convenzione.
b) Contributi volontari
I genitori e gli studenti possono contribuire al
finanziamento delle iniziative mediante somme che vanno iscritte al bilancio
dell'istituto con vincolo di destinazione.
Le somme eventualmente richieste dalle associazioni di studenti o di genitori e
da essi direttamente impiegate a sostegno dell'iniziativa (ad esempio in
acquisti di materiali liberamente utilizzabili) non sono iscritte al bilancio
dell'istituto.
c) Autofinanziamento
Il comitato studentesco può realizzare, previa
autorizzazione del consiglio d'istituto, attività di autofinanziamento,
consistenti fondamentalmente nella promozione di iniziative che non contrastino
con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di
commercializzazione, con particolare riguardo, tra l'altro, all'assistenza in
attività di associazioni di volontariato, non governative o no-profit, alla
raccolta della carta e dei rifiuti differenziati, alla cura e tutela del
territorio e del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Le somme ricavate sono iscritte al bilancio dell'istituto con vincolo di
destinazione.
d) Risorse esterne
Le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali,
istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la
realizzazione delle iniziative di cui al titolo I.
Nel caso di somme erogate da privati è necessario il parere favorevole del
consiglio d'istituto e del comitato studentesco.
3.
Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale ATA alle iniziative di
cui al titolo I si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt.
43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto
dell'iniziativa, ovvero eventualmente dalla convenzione, e nei limiti delle
somme disponibili secondo il piano di riparto del fondo d'istituto.
4.
Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e privati possono offrire alle
scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle
finalità del titolo I, con relativi contributi. Per la realizzazione delle
iniziative si applicano le disposizioni contenute nella presente direttiva.
Art. 9
1.
Le iniziative di cui alla presente direttiva si potranno svolgere di norma nel
pomeriggio e, ove possibile, nei giorni festivi e dovranno essere realizzate in
collaborazione con gli enti locali e la regione per gli oneri ad essi spettanti.
2.
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, a tal fine,
fuori dell'orario scolastico, di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei
giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o
d'istituto e in conformità dei criteri generali di utilizzazione assunti dal
consiglio scolastico provinciale nonché di quelli stabiliti dalle necessarie
convenzioni con gli enti proprietari dei beni.
3.
Deve comunque essere assicurato che gli ambienti, le attrezzature e lo
svolgimento delle iniziative siano conformi alla vigente normativa in materia di
agibilità, prevenzione, protezione dai rischi, ordine, igiene e sicurezza nei
luoghi aperti al pubblico, nonché ad ogni altra normativa riferibile alle
singole specificità delle attività svolte.
4.
Ove sussista la necessaria copertura finanziaria potranno essere stabiliti
contratti di diritto privato con esperti di sperimentata esperienza e di
particolare qualificazione.
Art. 10
1.
Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne
costituisce strumento formale di attuazione deve esplicitamente prevedere: la
durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità
d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle eventuali attrezzature da destinare
esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine
alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali
coinvolti nell'impiego; il regime delle spese di pulizia dei locali e delle
altre spese connesse all'uso ed al prolungamento dell'orario di apertura della
scuola; il regime delle responsabilità di diritto pubblico, civile e
patrimoniale per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle
attività
2.
Per le iniziative gestite direttamente dalle scuole il capo d'istituto assicura
che esse siano attuate nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di
uso dei locali, impiego delle risorse, dei beni, delle attrezzature, di igiene e
sicurezza.
3.
Il capo d'istituto adotta in ogni caso tutti i provvedimenti necessari al
corretto ed ordinato svolgimento delle attività e idonee misure di salvaguardia
degli altri beni e dotazioni dell'istituto scolastico non direttamente coinvolti
nell'impiego.
4.
Le iniziative di cui alla presente direttiva possono essere sempre sospese, in
caso di urgenza, dal capo d'istituto, salva tempestiva ratifica del consiglio di
circolo o d'istituto.
Art. 11
1.
I rappresentanti degli studenti eletti nei consigli d'istituto di ciascun
istituto e scuola d'istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta
provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal
Provveditorato agli studi.
2.
La consulta provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il più ampio
confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria
superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le
iniziative di cui alla presente direttiva e formulare proposte di intervento che
superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro
da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le
associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato,
le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
3.
La consulta provinciale può promuovere anche iniziative di carattere
transnazionale.
Art. 12
1.
E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il ministro, annualmente,
d'intesa con la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, ne individua la data.
2.
Durante la manifestazione gli istituti sono aperti al pubblico e svolgono
manifestazioni ed iniziative atte a sottolineare il valore dell'istituzione
scolastica. Sono organizzati incontri di carattere nazionale o locale per
l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.
Art. 13
1.
Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 26 agosto
1988, n. 400, sarà adottato lo statuto dei diritti dello studente, che
comporterà anche una complessiva revisione delle disposizioni contenute nel
R.D. 4 maggio 1925, n. 653, in coerenza con quanto previsto dalla presente
direttiva.