Oggetto: Elezioni degli organi collegiali della scuola e dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali - anno scolastico 2000/01
Come è noto, anche all'inizio dell'anno
scolastico 2000/01 dovranno svolgersi le elezioni degli organi
collegiali della scuola di cui alla parte I, Titolo I, del
decreto legislativo 16.4.1994, n. 297.
Si ricorda che la
materia è tuttora regolata dalle ordinanze ministeriali
permanenti 15.7.1991, nn. 215. 216 e 217, modificate ed
integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del
4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998.
Nel
richiamare le norme contenute nelle ordinanze sopra citate, si
forniscono di seguito ulteriori istruzioni.
Consigli
di classe, interclasse ed intersezione.
Le elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei consigli di classe,
interclasse ed intersezione, e - limitatamente alle scuole
secondarie di II grado - dei rappresentanti degli studenti nei
consigli di classe, avranno luogo entro il 31 ottobre 2000 con
la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M.
n. 215/91.
Negli istituti di istruzione secondaria di II
grado, in cui non è prevista in questa tornata elettorale
l'elezione del consiglio d'istituto, la componente studentesca
rinnova - contemporaneamente all'elezione dei rappresentanti
di classe - la propria rappresentanza nel consiglio
d'istituto.
Si raccomanda agli uffici competenti di
richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici affinché
convochino entro il suddetto termine le assemblee di classe
per gli adempimenti connessi alla procedura
elettorale
Consigli di circolo e
d'istituto.
I dirigenti scolastici indicono le elezioni
del consiglio di circolo-istituto sia in caso di rinnovo
dell'organo, giunto alla normale scadenza triennale, sia in
caso di prima costituzione del medesimo nelle scuole di nuova
istituzione. Per i consigli non ancora giunti a scadenza,
inoltre, indiranno le eventuali elezioni suppletive in
presenza di impossibilità di surrogare i membri cessati per
esaurimento delle rispettive liste.
Gli uffici competenti
nomineranno nelle scuole istituite a decorrere dal 1 settembre
2000 il commissario per l'amministrazione straordinaria ai
sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28.5.1975 fino
all'insediamento del consiglio di circolo-istituto.
Si
richiamano le norme contenute nell'art. 3 dell'O.M. n. 277 del
17.6.1998 - che ha modificato l'art. 52 dell'O.M. n. 215/91 -
le quali disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui deve
procedersi all'elezione del consiglio di circolo-istituto, in
presenza di modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti
in occasione dell'approvazione dei piani di
dimensionamento.
Istituti comprensivi.
La
nomina del commissario straordinario e l'indizione delle
elezioni del consiglio d'istituto devono essere adottate anche
per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna,
elementare e secondaria di I° grado funzionanti a decorrere
dal 1 settembre 2000.
Si applicano in tali casi le
disposizioni contenute nella citata O.M. n. 215/91 e nell'O.M.
n.267 del 4.8.1995 (art. 4).
Per quanto riguarda,
invece, gli istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo
che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma
dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV.
nomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà
soprassedere ad indire le elezioni del consiglio d'istituto,
in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di
diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato
in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie
componenti.
Consigli scolastici distrettuali e
provinciali.
Come noto, l'art. 8 del decreto
legislativo 30.6.1999, n. 233, ha prorogato la validità dei
consigli scolastici distrettuali e provinciali funzionanti
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
medesimo, fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali
territoriali.
Gli uffici competenti, pertanto potranno
indire eventuali elezioni suppletive in caso d'impossibilità
di surrogare, per esaurimento delle relative liste, i membri
cessati dei suddetti organi, secondo le procedure stabilite
con le OO.MM. 15.7.1991, nn. 216 e 217. Tali votazioni si
svolgeranno contestualmente a quelle relative ai consigli di
circolo-istituto.
E' appena il caso di ricordare che per le
scuole e gli istituti ubicati nell'ambito territoriale del
distretto e della provincia interessati dalle elezioni
suppletive, anche la procedura per l'elezione del consiglio di
circolo-istituto deve essere attivata (come prescritto dal 6°
comma dell'art. 24 dell'O.M. n. 215/91) non oltre il
sessantesimo giorno antecedente a quello fissato per la
votazione, anziché il quarantacinquesimo
giorno.
Data delle votazioni.
Gli uffici
competenti sono delegati a fissare autonomamente la data delle
votazioni degli organi di durata triennale, che dovranno
comunque svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle
12.00 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.30, non
oltre il termine di domenica 12 e lunedì 13 novembre
2000.
Consulte provinciali degli studenti.
In
occasione delle assemblee per l'elezione dei rappresentanti
nei consigli di classe, da svolgersi - come sopra specificato
- entro il 31 ottobre 2000, gli studenti di scuola secondaria
di II° grado eleggono, con la medesima procedura semplificata,
di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/91, due
rappresentanti per ciascun istituto nella consulta provinciale
prevista dall'art. 5 del D.P.R. 9.4.1999 n. 156.
La
procedura semplificata si applicherà anche negli istituti in
cui si svolgono le elezioni del consiglio d'istituto per tutte
le componenti, in modo da consentire il rispetto del termine
fissato dal comma 1 del citato art. 5.
Si precisa che hanno
titolo ad eleggere due propri rappresentanti nella consulta
provinciale anche gli studenti delle scuole paritarie,
pareggiate e legalmente riconosciute, le quali definiranno
tempestivamente e con adeguata pubblicità le procedure
elettorali. Le elezioni dovranno svolgersi entro il 31 ottobre
2000.
IL MINISTRO
f.to De Mauro
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