Legge
10 febbraio 2000, n. 30 (GU 23 febbraio 2000, n. 44)
Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione
Art. 1
Sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n.144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.
Art. 2
Scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.
Art. 3
Scuola di base
1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle
conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e
nel tempo;
d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a
consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali
successive.
3. Le articolazioni interne dalla scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
Art. 4
Scuola secondaria
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree
: aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e
musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le
capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e
incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la
formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella
progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità
adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria
ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del
numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "licei".
3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell' istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
Art. 5
Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e
formazione continua
1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n.196.
Art.6
Attuazione progressiva dei nuovi cicli
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva
attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti
alle singole parti del programma.
Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché
la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi compresa la
valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali
riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma
2.
Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione
del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche
professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri
generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da
consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole
istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei
curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli
per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie
didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1 anche ai fini dell'istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.
5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme
generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 in conformità agli indirizzi
definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito
delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro
conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge.
Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni
transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente la definizione dei
curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n.297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.