Legge
18 dicembre 1997, n. 440
Istituzione
del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi
Art.
1.
(Fondo
per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi)
1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, é istituito nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato
"Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi" destinato alla piena realizzazione dell'autonomia
scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria
nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di
successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla
realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria,
allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per
l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi
per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla
realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche
tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali,
l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati,
alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi
strutturali dell'Unione europea.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche
su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali
disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio
successivo.
Art.
2.
(Direttive
del Ministro)
1.
Con una o piú direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:
a)
gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la ripartizione delle
somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto,
l'assistenza e la valutazione degli interventi.
(Progetti
integrati)
1.
Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento
degli enti locali é data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei
quali gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilità ad assolvere agli
obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.
Art.
4.
(Dotazione
del fondo)
1.
La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 é determinata in lire 100 miliardi
per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi
annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300
miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.