Schema di Regolamento per l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività
formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di
competenza dello Stato.
2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato
obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di
istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel
sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c)
nell'esercizio dell'apprendistato.
3. Nelle attività formative di cui al
comma 2, lettera a), per quanto riguarda i percorsi integrati di cui
all'articolo 7, analogamente a quanto previsto per le attività formative di cui
alla lettera c) dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed ai
relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in
materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche
in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli
specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività oggetto di
formazione.
4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in
cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza
delle attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
5. Il
passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68,
si consegue con le modalità previste dall'articolo 6 del presente
regolamento.
6. Ai fini del presente regolamento per "istituzioni
scolastiche" si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e,
fino a quando non sarà realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge
10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla
parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o
legalmente riconosciute. Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo
nel sistema dell'istruzione.
Art. 2
(Attuazione progressiva)
1. Il presente provvedimento si applica progressivamente nei confronti dei
giovani presenti nel territorio dello Stato che:
a) nell'anno 2000 compiono
15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione;
b) nell'anno 2001 compiono
15 anni e 16 anni;
c) a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17
anni.
2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono
volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per
usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio.
3. Il
presente provvedimento si applica altresì nei confronti dei minori stranieri
presenti nel territorio dello Stato.
Art. 3
(Adempimenti delle istituzioni scolastiche)
1. L'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con la regione, promuove
con le province l'organizzazione di appositi incontri di informazione e
orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i
centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, per
gli alunni che compiono, nell'anno successivo, il quindicesimo anno di età, al
fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli di cui
all'articolo 1, comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già
funzionante, l'anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in
via telematica, ai competenti servizi per l'impiego decentrati, entro il 31
dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno
successivo il quindicesimo anno di età, con l'indicazione del percorso
scolastico da essi seguito.
3. All'atto delle iscrizioni per l'anno
scolastico successivo, le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli
alunni soggetti all'obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione
dell'itinerario scolastico ovvero all'inserimento nel sistema della formazione
professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero all'accesso
all'apprendistato e comunicano entro 15 giorni i relativi esiti ai servizi per
l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, unitamente ai
nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta.
4. Le
istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai servizi per
l'impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dell'anno
scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli
che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli che
hanno cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo. Analoga
comunicazione è fatta dall'istituzione scolastica per la quale l'alunno ha
ottenuto il passaggio.
5. Almeno trenta giorni prima del termine delle
lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per l'impiego i dati
di coloro che hanno frequentato l'istituto, unitamente a quelli definitivi di
cui al comma 3.
6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per
l'impiego e con l'ente locale competente le modalità di reciproca collaborazione
ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini
dell'istituzione e della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno
adempiuto o assolto l'obbligo scolastico, di cui all'art. 68, comma 3 della
legge 17 maggio 1999, n.144.
Art. 4
(Iniziative formative e di orientamento per
l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative)
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative
finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento,
previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di istruzione,
anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A
tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella
dei servizi per l'impiego e degli enti locali nonchè degli altri servizi
individuati dalle regioni.
2. Attività di istruzione finalizzate
all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che
sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere
programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia,
anche d'intesa con gli enti locali.
Art. 5
(Assolvimento dell'obbligo
nell'apprendistato)
1. L'obbligo formativo è assolto all'interno del percorso di apprendistato
come disciplinato dall'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e
successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la
frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore
annue.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di
concerto col Ministero della pubblica istruzione, acquisito il parere della
Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi,
criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi
nonché standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai
percorsi formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale si avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.
Art. 6
(Passaggio tra i sistemi)
1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione
professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività
lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi
anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da
apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva
la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da
effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle
medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai
rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e
della formazione professionale tratti da elenchi predisposti
dall'amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in
materia di formazione professionale a norma dell'articolo 143, comma 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'amministrazione
provinciale.
2. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata
dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze
acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente
inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare
per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.
3. Il
certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze
essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi
cui si intende accedere. Esso può contenere l'indicazione della necessità di
eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo
anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di
recupero.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di
corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e
dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione
professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità
per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai
fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le
regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese
per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.
5. E' fatto salvo
il disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 7
(Percorsi integrati)
1. Le istituzioni scolastiche, anche sulla base delle intese di cui
all'articolo 6, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro della programmazione
dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 138, comma 1, lett. a) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare
percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in convenzione
con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti idonei, pubblici e
privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di scelta
degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e quello
della formazione professionale.
2. Le tipologie fondamentali dei percorsi
formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche sono le
seguenti:
a) percorsi con integrazione curricolare, a norma dell'articolo 8,
comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in
esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una
qualifica professionale;
b) percorsi con arricchimento curricolare, a norma
dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria
superiore e la certificazione di crediti spendibili nella formazione
professionale;
Art. 8
(Certificazioni finali e intermedie e raccordo tra
sistemi informativi)
1. L'obbligo di frequenza di attività formative assolto a norma dell'articolo
68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144, è attestato con apposita nota
inserita nella certificazioni rilasciate in esito agli esami conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In caso di percorsi
integrati, tali certificazioni sono completate con le indicazioni contenute in
appositi modelli approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata Stato - regioni - città ed autonomie locali. In tutti gli
altri casi di assolvimento dell'obbligo formativo l'attestazione è rilasciata
secondo modelli adottati con la medesima procedura, che costituiscono lo
sviluppo della certificazione rilasciata all'atto dell'assolvimento dell'obbligo
scolastico a norma dell'articolo 9 del regolamento emanato con decreto
ministeriale 9 agosto 1999, n. 323.
2. Le istituzioni comunicano ai servizi
per l'impiego i nominativi di coloro che hanno assolto all'obbligo della
frequenza dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione.
3. A
richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della formazione
scolastica le istituzioni scolastiche certificano le competenze acquisite in
tale periodo di applicazione allo studio.
4. I Ministeri della pubblica
istruzione e del lavoro e della previdenza sociale concordano le modalità e i
tempi per realizzare un progressivo raccordo tra il sistema informativo del
Ministero della pubblica istruzione ed il sistema informativo lavoro (SIL) di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, ai fini di
una piena attuazione dell'obbligo di frequenza delle attività formative.
Art. 9
(Modalità di finanziamento)
1. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lett.b) della legge 17 maggio
1999, n. 144 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1,
lettera a) del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione,
d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a
ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli
articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Le risorse di cui
all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge n. 144 del 1999 sono destinate
al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c) nonché
delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica
istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla
base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che
non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente.