Vecchi Consigli ancora in gioco
L'autonomia scolastica parte a
metà. É ancora all'esame del Parlamento, infatti, il disegno di
legge (testo unificato n. 2226/A) che prevede la riforma degli
organi collegiali. Questa materia, contrariamente al resto non è
stata delegificata, rinviata cioè all'emanazione di regolamenti, ma
è rimasta vincolata alla volontà del legislatore. La rapida
approvazione del disegno di legge è chiesta dai sindacati della
scuola. A questo proposito, la Cgil lancia una petizione (obiettivo
raggiungere 50mila firme entro settembre) da consegnare al
presidente della Camera. Secondo i sindacati, i nuovi organi
collegiali permetterebbero il regolare avvio della nuova riforma
amministrativa e didattica della scuola.
Ma come dovrebbero
funzionare i nuovi organi collegiali interni della scuola
dell'autonomia?
All'articolo 2 del disegno di legge vengono
enunciati i princìpi ai quali si ispira la riforma, il principale
dei quali è la <distinzione fra funzioni di indirizzo e di
controllo> (che spettano al consiglio dell'istituzione) e
<funzioni di gestione> (che spettano al dirigente ed ai
docenti). Viene sottolineata, subito, la distinzione dei ruoli tra
l'organo politico di direzione della scuola (consiglio
dell'istituzione) e l'organo tecnico e professionale (collegio dei
docenti) competente in materia di didattica e di valutazione degli
alunni (articolo 5); non per nulla i consigli di classe vengono
ribattezzati <organi di programmazione didattico-educativa e di
valutazione> (articolo 7).
Spettano al consiglio
dell'istituzione <competenze generali in materia di indirizzi
gestionali ed educativi e di programmazione
economico-finanziaria>; il consiglio definisce gli indirizzi
generali per le attività della scuola; adotta il Pof (Piano
dell'offerta formativa) <verificandone la rispondenza agli
indirizzi generali> impartiti dallo stesso consiglio; approva
l'adesione della scuola ad accordi; determina i criteri per
l'utilizzazione delle risorse finanziarie; approva i documenti
contabili fondamentali; adotta il regolamento dell'istituzione
scolastica, che diventa il documento fondamentale che disciplina la
vita della scuola, ivi compresa l'elezione dello stesso consiglio e
i provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni.
Il
collegio dei docenti (articolo 5), definito <organo tecnico e
professionale delle istituzioni scolastiche>, elabora il Pof
<sulla base degli indirizzi generali> impartiti dal consiglio
e <tenendo conto delle proposte formulate dagli organismi di
partecipazione dei genitori e degli studenti>. Diventa, così, un
obbligo per il collegio fare proprie le proposte di genitori e
studenti nell'elaborazione del Pof.
Infine, l'articolo 9 demanda
al collegio dei docenti di procedere <al monitoraggio e alla
valutazione dei risultati dell'attività didattica>, controllando
gli esiti formativi, accertando i risultati dell'apprendimento in
relazione agli standard nazionali.
Daniela
Girgenti 1 settembre 2000