Art.25 legge 13 maggio 1999, n.133
La riforma fiscale delle società sportive dilettantistiche – norme di attuazione decreto Ministero delle Finanze 473/99.
L’articolo 25 della legge sopra
indicata , ha apportato un notevole contributo alla tanto auspicata riforma
fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, iniziata con la
disciplina tributaria dei “no profit” di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997,
n.460 .
La
rilevanza della riforma è tale, da
costringere il Ministero delle Finanze a ritardare il decreto con le modalità
di attuazione di oltre cinque mesi (data inizialmente prevista 16/6/99),
infatti, l’atteso regolamento è stato adottato soltanto il 26/11/1999 e
pubblicato il 16/12/99 (Ministero delle Finanze – Decreto 26 novembre 1999,
n.473).
Proviamo ad analizzare le novità introdotte dall’art.25 Legge 13 maggio 1999, n.133 e
dal relativo regolamento di attuazione, decreto 473/99 .
Raccolta fondi e manifestazioni istituzionali (art.25 1° comma)
Testo: Per le società sportive dilettantistiche
comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni Sportive
Nazionali purchè riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono
dell’opzione di cui all’art.1 della legge 16 dicembre 1991, n.398, e successive
modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in
via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore
a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo
complessivo fissato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e della programmazione economica e con le autorità di
governo competente in materia di sport:
a)
i
proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali;
b)
i
proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con
qualsiasi modalità.
Requisito soggettivo – possono fruire
dell’agevolazione di cui al 1° comma dell’art.25 le società sportive
dilettantistiche, riconosciute dal CONI, FSN ed Enti promozione sportiva, che
si avvalgono delle disposizioni della legge 398/91.
L’agevolazione prevista per le società sportive sopra menzionate, consiste
nell’esclusione dal reddito imponibile – ai fini delle imposte dirette
“irpeg/irap” – dei proventi derivanti da attività commerciali occasionali
connesse agli scopi istituzionali e quelli di conseguiti tramite raccolta fondi
occasionali e saltuarie. Il legislatore ha previsto pero due limiti, ossia, che
tali proventi non superino l’importo di lire 100.000.000 e che gli eventi non
siano superiori a due nel periodo d’imposta.
-
Proventi
pubblicitari e sponsorizzazioni relative alla manifestazione specifica,
connessa con la propria attività istituzionale;
-
Raccolte
di fondi realizzate mediante la somministrazione di alimenti e bevande, vendita
di gadgets pubblicitari e materiale sportivo, sempre in occasione delle
manifestazioni di cui sopra, nonché in occasioni di cene sociali e lotterie.
Gli importi richiesti per le
prestazioni ed i beni non devono rappresentare corrispettivi specifici, ma
offerte che non tengano esclusivamente conto del valore del bene venduto o del
servizio prestato.
Imposta sul valore aggiunto.
I proventi in esame sono sicuramente esclusi dal reddito imponibile ai fini dell’irpeg ed irap, mentre riguardo all’imposta sul valore aggiunto – Iva – è necessario fare un distinguo.
Infatti, mentre è certa la
non imponibilità ai fini IVA della raccolta fondi , restano dubbi sulla
rilevanza di tale imposta in presenza di proventi per sponsorizzazioni e
pubblicitari, sui i quali , in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali, è
consigliabile applicare l’Iva.
Oltre gli adempimenti
previsti dalla legge 398/91, le società sportive dilettantistiche che
usufruiscono di detta agevolazione, devono entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio redigere un rendiconto separato dei proventi istituzionali e
delle relative spese connesse.
L’agevolazione di cui al
primo comma dell’art.25 decorre, anche per le società con bilanci a cavallo
d’anno, dal 01.01.2000.
Testo: A decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, l’importo di lire100 milioni, fissato dall’art.1 della legge 16 dicembre
1991, n.398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 5
dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni .
Il secondo comma ha elevato
a lire 360 milioni il tetto dei proventi commerciali conseguiti, nel precedente
periodo di imposta, sotto del quale è possibile avvalersi del regime
agevolativo previsto dalla legge 398/91.
Per tali soggetti il
Ministero delle finanze con circolare 247 del 29.12 1999, ha chiarito gli
adempimenti connessi con il particolare regime, tenuto conto delle modifiche apportate
alle precedenti formalità.
Per le società sportive i presupposti per
l’applicazione dei benefici sopra indicati sono:
a)
affiliazione
alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva
riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
b)
svolgimento
di attività sportive dilettantistiche;
c)
conseguimento
nel periodo d’imposta precedente di proventi commerciali non superiori a lire
360 milioni
d)
esercizio
di apposita opzione, con le modalità che saranno di seguito indicate.
In ragione del mutato quadro normativo , vedi
circolare Ministero delle Finanze n. 247 del 29/12/1999, i nuovi adempimenti e
procedimenti possono essere riassunti come segue:
1)
comunicazione
dell’esercizio dell’opzione, prima dell’inizio dell’anno solare,
all’Ufficio Iva competente territorialmente ovvero all’ufficio delle entrate,
se istituito. Soltanto per l’anno 2000 è possibile comunicare l’opzione entro
il 30/6/2000 presso la Siae competente territorialmente. L’opzione è vincolante
per almeno 5 anni.
2)
annotazione,
anche mensile, dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di riferimento. Deve essere istituito il registro dei corrispettivi
ovvero il prospetto sintetico previsto dal dm 11/2/97, vidimati presso l’ufficio
iva competente territorialmente, notaio ecc.
Su detti registri devono essere annotati anche i proventi commerciali istituzionali non costituenti redditi imponibili, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.
3)
versamento
trimestrale dell’imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di
pagamento (modello F24), entro il 16 del mese successivo al trimestre di
riferimento (esempio gennaio/febbraio/marzo 2000 entro il 16/5/2000 ecc.), con
la possibilità di compensazione con altre imposte a credito, così come previsto
dall’art.17 del DL 241/97.
4)
numerazione
progressiva e conservazione delle fatture di acquisto a norma dell’art.39 del
D.P.R. n.633 del 1972.
-i soggetti che abbiano
optato per il regime agevolativo previsto dalla legge 398/91, sono esonerati
dal rilascio dello scontrino fiscale o dalla ricevuta fiscale;
-Qualora nel corso dell’esercizio vengano meno i
requisiti previsti dalle legge 398/91, l’applicazione dell’Iva con il regime ordinario dovrà avvenire
dall’esercizio successivo a quello in cui sono venuti meno detti requisiti;
-coloro che non effettuano l’opzione per il regime
agevolativo succitato ovvero perdono i requisiti per l’accesso agli stessi,
sono assoggettati alla disciplina IVA ordinaria, ivi compreso l’obbligo di
certificare i corrispettivi mediante misuratore fiscale o biglietterie
automatizzate;
- il regime tributario agevolato decorre dal periodo
di imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore della legge
133/99 ovvero il 18/5/1999, pertanto, per le società che hanno il periodo
d’imposta 01/9/1999-31/8/2000 – dal
01/9/1999- , mentre il 01.01.2000 per le associazioni con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare;
- La prevalenza in un esercizio delle entrate commerciali
rispetto a quelle istituzionali, non è sufficiente di per se a determinare
l’inibizione ai benefici della legge 398/91.
Per quanto concerne l’Iva viene confermata
l’applicazione dell’articolo 74, sesto comma, pertanto le associazioni sportive
che hanno optato per la 398/91, avranno le seguenti riduzioni forfettarie:
a)
il
50% dell’Iva relativa alle operazioni imponibili;
b)
il
10% dell’Iva relativa alle sponsorizzazioni;
c)
1/3
dell’Iva relativa alla cessione dei diritti radio-televisivi.
Il coefficiente di redditività ai fini delle imposte
dirette, previsto dall’articolo 2, comma 5, legge 398/91, attualmente 6%,
dall’anno d’imposta 1999 è stato ridotto al 3%;
I compensi, le indennità di trasferta ed i rimborsi
forfettari corrisposte dalle società sportive dilettantistiche sono esenti da
imposte fino all’importo massimo di lire 90.000 per ciascuna prestazione e
comunque fino all’importo massimo di lire 6.000.000 complessive annue per
ciascun percipiente; ovvero per la parte eccedente lire 90.000 nonché oltre i
6.000.000, deve essere applicata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 19%;
L’art.25, quarto comma, della legge 133/99 stabilisce
che i compensi, indennità e rimborsi forfetari
erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal
CONI, FSN ed Enti di Promozione Sportivi ed inerenti l’attività sportiva delle
stesse, a persone fisiche, sono soggette al trattamento fiscale agevolato sopra
indicato. Con il Decreto Ministeriale n.473/99 viene specificato che possono
erogare tali compensi anche il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli
Enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato
che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.
Tenuto conto che l’attività dei sodalizi sportivi
sopra indicati non si concretizza esclusivamente nello svolgimento della
pratica sportiva, ossia gare, allenamenti, manifestazioni ecc, , ma comprende tutto ciò che permette
l’attività sportiva, possiamo ritenere che la disciplina agevolata possa
riguardare anche i compensi erogati per prestazioni di pulizia e manutenzione
degli impianti, la ricezione delle iscrizioni, le affiliazioni e tesseramenti
alle federazioni sportive, gestione gare e campionati, la promozione
dell’attività sportiva.
Il comma quarto dell’art.25 legge 133/99 sostituisce
la disciplina fiscale contenuta quella contenuta nella legge 25 marzo 1986,
n.80. Cerchiamo di analizzare quali solo le variazioni più significative
apportate dalla nuova normativa rispetto alla legge 80/86:
a)
viene
meno il requisito soggettivo previsto dalla legge 80/86, ossia che doveva
trattarsi di sportivo dilettante, infatti la nuova disciplina esclude
palesemente soltanto i dipendenti dell’ente erogatore, i professionisti che
svolgono l’attività propria e le imprese;
b)
il
requisito oggettivo della vecchia normativa, la stretta connessione con
l’evento sportivo, viene notevolmente ampliato, in quanto, si intende
applicabile il regime agevolativo in argomento per tutti i compensi, indennità
e rimborsi forfetari erogati in funzione della propria attività sportiva
dilettantistica;
c)
l’esenzione
delle 90.000 erogate non è più commisurata alle giornate della prestazione, ma
alla prestazione stessa, esempio se la manifestazione dura due giorni – i
redditi esenti da imposta non sono lire 180.000 come per la legge 80/86, ma
lire 90.000, in quanto trattasi di unica prestazione;
d)
non
esiste più la differenza di importo esente tra le indennità corrisposte
all’estero e in Italia, che ricordiamo con la legge 80/86 erano di lire
150.000;
e)
la
parte eccedente le lire 90.000 non è più assoggettata a ritenuta di acconto
irpef da cumulare ai propri redditi, ma ad una ritenuta a titolo d’imposta del 19%, che dovrà comunque essere indicata
nella dichiarazione dei redditi del percipiente ;
f)
l’importo
annuo corrisposto ad ogni singolo percepiente non è più commisurato
all’attività agonistica, bensì è stabilito un limite di lire 6.000.000
nell’anno solare, la parte eccedente deve essere assoggettata alla ritenuta a
titolo d’imposta di cui al punto precedente;
g)
all’atto del pagamento, il percipiente deve dichiarare esplicitamente di
non aver superato il limite di lire 6.000.000 indicato nel precedente punto f),
in caso contrario bisognerà assoggettare l’importo erogato alla ritenuta a
titolo d’imposta del 19% a prescindere che l’ente erogatore abbia pagato
compensi superiori a detto limite al percipiente – tale dichiarazione non
solleva da responsabilità l’erogante nel caso i 6.000.000 siano stati superati
da compensi erogati dallo stesso – pertanto il CONI e le Federazioni dovranno
attivare un controllo centralizzato delle singole posizioni, comprese quelle
relative ai propri comitati periferici, che, come è noto, non hanno autonomia
giuridica;
h)
obbligo
di certificazione ai singoli percepienti delle somme corrisposte nell’anno
solare, a prescindere che sia stato superato il limite di lire 6.000.000, ossia
che sia stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta, nonché di redigere
apposita dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770-;
i)
i
pagamenti dei compensi, indennità e rimborsi forfetari pari o superiori a lire
100.000 effettuate senza il transito sul conto corrente bancario o postale
dell’associazione, comportano automaticamente l’assoggettabilità ad imposta
ordinaria dell’importo percepito per il collaboratore, e la decadenza dal
regime agevolativo previsto dalla legge 398/91 per la società erogante.
Tenuto conto
che l’applicazione del regime agevolativo in argomento può essere applicato
anche in presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, è
indispensabile specificare che restano fermi gli obblighi Inps. A tale
proposito si informa anche le indennità corrisposti ai componenti di
commissioni e dei consigli direttivi sono soggetti al contributo previdenziale
previsto dalla legge 335/95.
I sodalizi sportivi che abbiano in essere contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, possono riformulare detti
contratti in base alle agevolazioni previste nel quarto comma dell’art.25,
fermo restando che nel caso specifico l’esenzione dalla ritenuta a titolo
d’imposta del 19% non sarà calcolata sui 6.000.000, ma su lire 90.000,
trattandosi di un contratto unitario con pagamenti diluiti nel tempo.
Possono utilizzare la normativa in argomento anche
le coop srl, le srl, e le spa di natura sportiva dilettantistica i cui statuti
sono adeguati ai vincoli di non lucratività stabiliti dai regolamenti vigenti
del CONI.
Detti compensi, indennità e rimborsi forfetari,
formano a concorrere la base imponibile a fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive – IRAP - .
In
attesa della “guida al contribuente” che il Ministero delle finanze dovrebbe
emanare entro il 10 febbraio 2000, che deve chiarire alcuni aspetti della legge
in argomento, i comitati fipav dovranno adottare i seguenti comportamenti:
Possono
pagare le indennità ed i rimborsi forfetari, in base alle tariffe già in uso
nel 1999, entro un limite massimo di lire 90.000 a gara .
Come
per gli arbitri possono essere riconosciute le indennità ed i rimborsi
forfetari; come in passato si raccomandano i verbali e le convocazioni.
Relativamente
alle Commissioni è necessario applicare all’atto del pagamento una trattenuta
previdenziale rispettivamente :
* del 4,34%,
calcolato sull’importo della indennità o rimborso forfetario erogato, nel caso
il percipiente non abbia altra copertura previdenziale
* del
3,34%, calcolato sull’importo della
indennità o rimborso forfetario erogato, nel caso in cui il percipiente abbia
già una copertura previdenziale (dipendente, professionista iscritto ad Albo,
commerciante, artigiano, pensionato).
Gli importi trattenuti a titolo previdenziale,
dovranno essere inviati alla FIPAV centrale, mensilmente, oltre ad appositi
elenchi , i cui contenuti saranno resi noti con la circolare definitiva .
Tutte le commissioni
previste dai regolamenti Fipav, rientrano nelle agevolazioni previste dal quarto
comma dell’art.25 della legge 133/99.
Consiglio regionale provinciale e Presidenti
Vale quanto previsto per le Commissioni. Rispetto al
passato gli possono essere riconosciute indennità e rimborsi forfetari in
esenzione, anche per le riunioni di Consiglio e per l’organizzazione generale
dell’attività del comitato.
Prestazioni per servizio risultati, tesseramento e affiliazione
Possono usufruire del regime agevolativo previsto
dalla normativa in argomento, fermi restando gli obblighi della singola
prestazione, ossia, nel caso del servizio risultati le 90.000 di esenzione,
riguardano unicamente il caricamento della giornata di campionato del ………., a
prescindere se la prestazione è durata più giorni, pertanto l’eventuale parte
eccedente dovrà essere assoggetta alla ritenuta a titolo d’imposta del 19%.
All’atto del
pagamento, in calce alla nota di richiesta, delle indennità e rimborsi
forfetari di cui al quarto comma dell’art.25 legge 133/99, i percipienti
dovranno dichiarare quanto segue:
Il sottoscritto
dichiara sotto la propria responsabilità, che con le indennità e rimborsi
forfetari richiesti con la presente nota, non ha superato il limite di lire
6.000.000 di cui al quarto comma dell’art.25 legge 133/99, pertanto su tali
somme non deve essere applicata la ritenuta d’imposta prevista. Dichiaro
inoltre, che se al momento dell’effettivo pagamento cambiassero le suddette
condizioni, sarà mia cura comunicarlo alla Fipav.
In fede
……………………….
In caso di mancata sottoscrizione della suddetta
dichiarazione, il comitato dovrà applicare la ritenuta del 19%, sull’intero
importo erogato quale indennità o rimborso forfetario.
Riguardo ai rimborsi delle spese documentate ed indennità chilometrica, restano applicabili
le disposizioni vigenti in passato.
Saranno comunicate con apposita circolare le
modalità di registrazione dei rimborsi e delle indennità, nel programma di
contabilità in dotazione ai comitati Fipav.
Transito delle entrate ed uscite su conti correnti bancari e postali
Tutte le società sportive dilettantistiche, il CONI,
le Federazioni sportive nazionali e gli enti di Promozione sportiva, anche se
non usufruiscono del regime agevolativo L.398/91, pena la decadenza dei
benefici previsti dall’art.25 della legge 133/99 e l’imponibilità delle proprie
entrate istituzionali, devono far transitare le proprie entrate ed uscite, pari
o superiori a lire 100.000, su conti correnti bancari o postali ad esse
intestati.
E’ possibile utilizzare conti correnti postali,
carte di credito, bancomat, assegni circolari e bancari non trasferibili,
sono pertanto esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è
certa e trasparente.
I pagamenti o i versamenti non inferiori a lire
100.000 effettuati con modalità diverse da quelle sopra esposte, concorrono in
ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono
indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora
trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge 398
del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge
medesima.
1)
L’art.25,
comma 5, della legge in titolo ha previsto la possibilità, per le persone
fisiche, di detrarre dall’irpef le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo annuo non superiore al 19% di lire 1.000.000, effettuate in
favore delle società sportive dilettantistiche, detrazione massima attuale lire
190.000
2)
Per
le persone giuridiche il limite di cui al punto 1) è di lire 500.000 ,
detrazione massima lire 95.000 annue .
Alla presente circolare seguirà apposita nota
esplicativa e dettagliata di tutte le casistiche di rimborsi erogati dalla
Fipav nazionale e periferica, previa interpretazione degli ulteriori
chiarimenti emanati dal Ministero delle finanze.
Il
Segretario Generale
Maurizio Romano