Art.25 legge 13 maggio 1999, n.133

 

 La riforma fiscale delle società sportive dilettantistiche – norme di attuazione decreto Ministero delle Finanze 473/99.

 

 

                        L’articolo 25 della legge sopra indicata , ha apportato un notevole contributo alla tanto auspicata riforma fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, iniziata con la disciplina tributaria dei “no profit” di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460  .

 

                        La rilevanza della riforma è  tale, da costringere il Ministero delle Finanze a ritardare il decreto con le modalità di attuazione di oltre cinque mesi (data inizialmente prevista 16/6/99), infatti, l’atteso regolamento è stato adottato soltanto il 26/11/1999 e pubblicato il 16/12/99 (Ministero delle Finanze – Decreto 26 novembre 1999, n.473).

                        

                        Proviamo ad analizzare  le novità introdotte  dall’art.25 Legge 13 maggio 1999, n.133 e dal relativo regolamento di attuazione, decreto 473/99 .

 

Raccolta fondi e manifestazioni istituzionali (art.25 1° comma)

Testo: Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali purchè riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell’opzione di cui all’art.1 della legge 16 dicembre 1991, n.398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica e con le autorità di governo competente in materia di sport:

a)     i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b)     i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

 

Requisito soggettivo – possono fruire dell’agevolazione di cui al 1° comma dell’art.25 le società sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI, FSN ed Enti promozione sportiva, che si avvalgono delle disposizioni della legge 398/91.

 

L’agevolazione prevista per le società sportive sopra menzionate, consiste nell’esclusione dal reddito imponibile – ai fini delle imposte dirette “irpeg/irap” – dei proventi derivanti da attività commerciali occasionali connesse agli scopi istituzionali e quelli di conseguiti tramite raccolta fondi occasionali e saltuarie. Il legislatore ha previsto pero due limiti, ossia, che tali proventi non superino l’importo di lire 100.000.000 e che gli eventi non siano superiori a due nel periodo d’imposta.

 

Tipologia dei proventi

-        Proventi pubblicitari e sponsorizzazioni relative alla manifestazione specifica, connessa con la propria attività istituzionale;

-        Raccolte di fondi realizzate mediante la somministrazione di alimenti e bevande, vendita di gadgets pubblicitari e materiale sportivo, sempre in occasione delle manifestazioni di cui sopra, nonché in occasioni di cene sociali e lotterie.

  

Gli importi richiesti per le prestazioni ed i beni non devono rappresentare corrispettivi specifici, ma offerte che non tengano esclusivamente conto del valore del bene venduto o del servizio prestato.

 

Imposta sul valore aggiunto.

I proventi in esame sono sicuramente esclusi dal reddito imponibile ai fini dell’irpeg ed irap, mentre riguardo all’imposta sul valore aggiunto – Iva – è necessario fare un distinguo.

Infatti, mentre è certa la non imponibilità ai fini IVA della raccolta fondi , restano dubbi sulla rilevanza di tale imposta in presenza di proventi per sponsorizzazioni e pubblicitari, sui i quali , in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali, è consigliabile applicare l’Iva.

 

Altri obblighi

Oltre gli adempimenti previsti dalla legge 398/91, le società sportive dilettantistiche che usufruiscono di detta agevolazione, devono entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio redigere un rendiconto separato dei proventi istituzionali e delle relative spese connesse.

 

Decorrenza

L’agevolazione di cui al primo comma dell’art.25 decorre, anche per le società con bilanci a cavallo d’anno, dal 01.01.2000.

 

I proventi occasionali sono esclusi dal calcolo del  limite di lire 360 milioni di entrate commerciali previsto dalla legge 398/91, pertanto l’associazione potrà avere 360 milioni di entrate commerciali e 100 milioni di proventi commerciali istituzionali, senza essere esclusa dal regime agevolativo. 

Elevazione a 360.000.000 dei limiti previsti dalla legge 398/91 – art.25 secondo comma

 

Testo: A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo di lire100 milioni, fissato dall’art.1 della legge 16 dicembre 1991, n.398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni .

 

Il secondo comma ha elevato a lire 360 milioni il tetto dei proventi commerciali conseguiti, nel precedente periodo di imposta, sotto del quale è possibile avvalersi del regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.

Per tali soggetti il Ministero delle finanze con circolare 247 del 29.12 1999, ha chiarito gli adempimenti connessi con il particolare regime, tenuto conto delle modifiche apportate alle precedenti formalità.

 

Requisito soggettivo

Per le società sportive i presupposti per l’applicazione dei benefici sopra indicati sono:

a)     affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;

b)     svolgimento di attività sportive dilettantistiche;

c)     conseguimento nel periodo d’imposta precedente di proventi commerciali non superiori a lire 360 milioni

d)     esercizio di apposita opzione, con le modalità che saranno di seguito indicate.

 

In ragione del mutato quadro normativo , vedi circolare Ministero delle Finanze n. 247 del 29/12/1999, i nuovi adempimenti e procedimenti possono essere riassunti come segue:

 

Adempimenti

 

1)     comunicazione dell’esercizio dell’opzione, prima dell’inizio dell’anno solare, all’Ufficio Iva competente territorialmente ovvero all’ufficio delle entrate, se istituito. Soltanto per l’anno 2000 è possibile comunicare l’opzione entro il 30/6/2000 presso la Siae competente territorialmente. L’opzione è vincolante per almeno 5 anni.

 

2)     annotazione, anche mensile, dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Deve essere istituito il registro dei corrispettivi ovvero il prospetto sintetico previsto dal dm 11/2/97, vidimati presso l’ufficio iva competente territorialmente, notaio ecc.

Su detti registri devono essere annotati anche i proventi commerciali istituzionali non costituenti redditi imponibili, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.

 

3)     versamento trimestrale dell’imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (modello F24), entro il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento (esempio gennaio/febbraio/marzo 2000 entro il 16/5/2000 ecc.), con la possibilità di compensazione con altre imposte a credito, così come previsto dall’art.17 del DL 241/97.

 

4)     numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto a norma dell’art.39 del D.P.R. n.633 del 1972.

 

Altre disposizioni

 

-i soggetti che abbiano optato per il regime agevolativo previsto dalla legge 398/91, sono esonerati dal rilascio dello scontrino fiscale o dalla ricevuta fiscale;

 

-Qualora nel corso dell’esercizio vengano meno i requisiti previsti dalle legge 398/91, l’applicazione dell’Iva  con il regime ordinario dovrà avvenire dall’esercizio successivo a quello in cui sono venuti meno detti requisiti;

 

-coloro che non effettuano l’opzione per il regime agevolativo succitato ovvero perdono i requisiti per l’accesso agli stessi, sono assoggettati alla disciplina IVA ordinaria, ivi compreso l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante misuratore fiscale o biglietterie automatizzate;

 

- il regime tributario agevolato decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore della legge 133/99 ovvero il 18/5/1999, pertanto, per le società che hanno il periodo d’imposta  01/9/1999-31/8/2000 – dal 01/9/1999- , mentre il 01.01.2000 per le associazioni con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;  

 

- La prevalenza in un esercizio delle entrate commerciali rispetto a quelle istituzionali, non è sufficiente di per se a determinare l’inibizione ai benefici della legge 398/91.

Aspetti sostanziali

 

Per quanto concerne l’Iva viene confermata l’applicazione dell’articolo 74, sesto comma, pertanto le associazioni sportive che hanno optato per la 398/91, avranno le seguenti riduzioni forfettarie:

 

a)     il 50% dell’Iva relativa alle operazioni imponibili;

b)     il 10% dell’Iva relativa alle sponsorizzazioni;

c)     1/3 dell’Iva relativa alla cessione dei diritti radio-televisivi.

 

Coefficiente di redditività legge 398/91, ridotto al 3% - terzo comma art.25

 

Il coefficiente di redditività ai fini delle imposte dirette, previsto dall’articolo 2, comma 5, legge 398/91, attualmente 6%, dall’anno d’imposta 1999 è stato ridotto al 3%;

 

Compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari – quarto comma art.25

 

 I compensi, le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari corrisposte dalle società sportive dilettantistiche sono esenti da imposte fino all’importo massimo di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all’importo massimo di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente; ovvero per la parte eccedente lire 90.000 nonché oltre i 6.000.000, deve essere applicata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 19%;

 

 L’art.25, quarto comma, della legge 133/99 stabilisce che i compensi, indennità e rimborsi forfetari  erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, FSN ed Enti di Promozione Sportivi ed inerenti l’attività sportiva delle stesse, a persone fisiche, sono soggette al trattamento fiscale agevolato sopra indicato. Con il Decreto Ministeriale n.473/99 viene specificato che possono erogare tali compensi anche il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.

 

Tenuto conto che l’attività dei sodalizi sportivi sopra indicati non si concretizza esclusivamente nello svolgimento della pratica sportiva, ossia gare, allenamenti, manifestazioni  ecc, , ma comprende tutto ciò che permette l’attività sportiva, possiamo ritenere che la disciplina agevolata possa riguardare anche i compensi erogati per prestazioni di pulizia e manutenzione degli impianti, la ricezione delle iscrizioni, le affiliazioni e tesseramenti alle federazioni sportive, gestione gare e campionati, la promozione dell’attività sportiva.

 

Il comma quarto dell’art.25 legge 133/99 sostituisce la disciplina fiscale contenuta quella contenuta nella legge 25 marzo 1986, n.80.   Cerchiamo di analizzare quali solo le variazioni più significative apportate dalla nuova normativa rispetto alla legge 80/86:

 

a)     viene meno il requisito soggettivo previsto dalla legge 80/86, ossia che doveva trattarsi di sportivo dilettante, infatti la nuova disciplina esclude palesemente soltanto i dipendenti dell’ente erogatore, i professionisti che svolgono l’attività propria e le imprese;

b)     il requisito oggettivo della vecchia normativa, la stretta connessione con l’evento sportivo, viene     notevolmente ampliato, in quanto, si intende applicabile il regime agevolativo in argomento per tutti i compensi, indennità e rimborsi forfetari erogati in funzione della propria attività sportiva dilettantistica;

c)     l’esenzione delle 90.000 erogate non è più commisurata alle giornate della prestazione, ma alla prestazione stessa, esempio se la manifestazione dura due giorni – i redditi esenti da imposta non sono lire 180.000 come per la legge 80/86, ma lire 90.000, in quanto trattasi di unica prestazione;

d)     non esiste più la differenza di importo esente tra le indennità corrisposte all’estero e in Italia, che ricordiamo con la legge 80/86 erano di lire 150.000;

e)     la parte eccedente le lire 90.000 non è più assoggettata a ritenuta di acconto irpef da cumulare ai propri redditi, ma ad una ritenuta a titolo d’imposta  del 19%, che dovrà comunque essere indicata nella dichiarazione dei redditi del percipiente ;

f)      l’importo annuo corrisposto ad ogni singolo percepiente non è più commisurato all’attività agonistica, bensì è stabilito un limite di lire 6.000.000 nell’anno solare, la parte eccedente deve essere assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta di cui al punto precedente;

g)     all’atto del pagamento, il percipiente deve dichiarare esplicitamente di non aver superato il limite di lire 6.000.000 indicato nel precedente punto f), in caso contrario bisognerà assoggettare l’importo erogato alla ritenuta a titolo d’imposta del 19% a prescindere che l’ente erogatore abbia pagato compensi superiori a detto limite al percipiente – tale dichiarazione non solleva da responsabilità l’erogante nel caso i 6.000.000 siano stati superati da compensi erogati dallo stesso – pertanto il CONI e le Federazioni dovranno attivare un controllo centralizzato delle singole posizioni, comprese quelle relative ai propri comitati periferici, che, come è noto, non hanno autonomia giuridica;

h)     obbligo di certificazione ai singoli percepienti delle somme corrisposte nell’anno solare, a prescindere che sia stato superato il limite di lire 6.000.000, ossia che sia stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta, nonché di redigere apposita dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770-;

i)      i pagamenti dei compensi, indennità e rimborsi forfetari pari o superiori a lire 100.000 effettuate senza il transito sul conto corrente bancario o postale dell’associazione, comportano automaticamente l’assoggettabilità ad imposta ordinaria dell’importo percepito per il collaboratore, e la decadenza dal regime agevolativo previsto dalla legge 398/91 per la società erogante.

 

 Tenuto conto che l’applicazione del regime agevolativo in argomento può essere applicato anche in presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, è indispensabile specificare che restano fermi gli obblighi Inps. A tale proposito si informa anche le indennità corrisposti ai componenti di commissioni e dei consigli direttivi sono soggetti al contributo previdenziale previsto dalla legge 335/95.

 

I sodalizi sportivi che abbiano in essere contratti di collaborazione coordinata e continuativa, possono riformulare detti contratti in base alle agevolazioni previste nel quarto comma dell’art.25, fermo restando che nel caso specifico l’esenzione dalla ritenuta a titolo d’imposta del 19% non sarà calcolata sui 6.000.000, ma su lire 90.000, trattandosi di un contratto unitario con pagamenti diluiti nel tempo.

 

Possono utilizzare la normativa in argomento anche le coop srl, le srl, e le spa di natura sportiva dilettantistica i cui statuti sono adeguati ai vincoli di non lucratività stabiliti dai regolamenti vigenti del CONI.

 

Detti compensi, indennità e rimborsi forfetari, formano a concorrere la base imponibile a fini dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP - .

 

E’ importante evidenziare che trattandosi di  “compensi comunque denominati” , restano gli obblighi di legge previsti per i dipendenti pubblici e i militari.

 

Comitati periferici Fipav

 

In attesa della “guida al contribuente” che il Ministero delle finanze dovrebbe emanare entro il 10 febbraio 2000, che deve chiarire alcuni aspetti della legge in argomento, i comitati fipav dovranno adottare i seguenti comportamenti:

 

Arbitri

Possono pagare le indennità ed i rimborsi forfetari, in base alle tariffe già in uso nel 1999, entro un limite massimo di lire 90.000 a gara .

 

Commissioni

Come per gli arbitri possono essere riconosciute le indennità ed i rimborsi forfetari; come in passato si raccomandano i verbali e le convocazioni.

Relativamente alle Commissioni è necessario applicare all’atto del pagamento una trattenuta previdenziale rispettivamente :

 

* del  4,34%, calcolato sull’importo della indennità o rimborso forfetario erogato, nel caso il percipiente non abbia altra copertura previdenziale

 

* del 3,34%, calcolato sull’importo della indennità o rimborso forfetario erogato, nel caso in cui il percipiente abbia già una copertura previdenziale (dipendente, professionista iscritto ad Albo, commerciante, artigiano, pensionato).

 

Gli importi trattenuti a titolo previdenziale, dovranno essere inviati alla FIPAV centrale, mensilmente, oltre ad appositi elenchi , i cui contenuti saranno resi noti con la circolare definitiva .

 

Tutte le commissioni previste dai regolamenti Fipav, rientrano nelle agevolazioni previste dal quarto comma dell’art.25 della legge 133/99.

 

 Consiglio regionale  provinciale e Presidenti

 

Vale quanto previsto per le Commissioni. Rispetto al passato gli possono essere riconosciute indennità e rimborsi forfetari in esenzione, anche per le riunioni di Consiglio e per l’organizzazione generale dell’attività del comitato.

 

 Prestazioni per servizio risultati, tesseramento e affiliazione

 

Possono usufruire del regime agevolativo previsto dalla normativa in argomento, fermi restando gli obblighi della singola prestazione, ossia, nel caso del servizio risultati le 90.000 di esenzione, riguardano unicamente il caricamento della giornata di campionato del ………., a prescindere se la prestazione è durata più giorni, pertanto l’eventuale parte eccedente dovrà essere assoggetta alla ritenuta a titolo d’imposta del 19%.

 

 All’atto del pagamento, in calce alla nota di richiesta, delle indennità e rimborsi forfetari di cui al quarto comma dell’art.25 legge 133/99, i percipienti dovranno dichiarare quanto segue:

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, che con le indennità e rimborsi forfetari richiesti con la presente nota, non ha superato il limite di lire 6.000.000 di cui al quarto comma dell’art.25 legge 133/99, pertanto su tali somme non deve essere applicata la ritenuta d’imposta prevista. Dichiaro inoltre, che se al momento dell’effettivo pagamento cambiassero le suddette condizioni, sarà mia cura comunicarlo alla Fipav.

In fede                                                                 ……………………….

 

 

In caso di mancata sottoscrizione della suddetta dichiarazione, il comitato dovrà applicare la ritenuta del 19%, sull’intero importo erogato quale indennità o rimborso forfetario.

 

 Riguardo ai rimborsi delle spese documentate ed  indennità chilometrica, restano applicabili le disposizioni vigenti in passato.

 

 Saranno comunicate con apposita circolare le modalità di registrazione dei rimborsi e delle indennità, nel programma di contabilità in dotazione ai comitati Fipav.

 

 Transito delle entrate ed uscite su conti correnti bancari e postali

 

 Tutte le società sportive dilettantistiche, il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di Promozione sportiva, anche se non usufruiscono del regime agevolativo L.398/91, pena la decadenza dei benefici previsti dall’art.25 della legge 133/99 e l’imponibilità delle proprie entrate istituzionali, devono far transitare le proprie entrate ed uscite, pari o superiori a lire 100.000, su conti correnti bancari o postali ad esse intestati.

 

E’ possibile utilizzare conti correnti postali, carte di credito, bancomat, assegni circolari e bancari non trasferibili, sono pertanto esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente.

 

I pagamenti o i versamenti non inferiori a lire 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle sopra esposte, concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima.

 

 Il CONI e le Federazioni dovranno provvedere a modificare gli articoli dei Regolamenti di Amministrazione che trattano i funzionari delegati e il Cassiere, cercando di trovare delle modalità di pagamento, tipo carta di credito e bancomat, specialmente per i delegati a raduni e manifestazioni sportive.

I comitati regionali e provinciali della Fipav, non possono effettuare pagamenti uguali o superiori a lire 100.000, per contanti.

Altre disposizioni previste nell’art.25 della legge 133/99

 

1)     L’art.25, comma 5, della legge in titolo ha previsto la possibilità, per le persone fisiche, di detrarre dall’irpef le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo annuo non superiore al 19% di lire 1.000.000, effettuate in favore delle società sportive dilettantistiche, detrazione massima attuale lire 190.000

 

2)     Per le persone giuridiche il limite di cui al punto 1) è di lire 500.000 , detrazione massima lire 95.000 annue .

 

Alla presente circolare seguirà apposita nota esplicativa e dettagliata di tutte le casistiche di rimborsi erogati dalla Fipav nazionale e periferica, previa interpretazione degli ulteriori chiarimenti emanati dal Ministero delle finanze.

 

 

                                                                                    Il Segretario Generale

                                                                                       Maurizio Romano

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