CIRCOLARE MINISTERIALE 74/98

Ogg.: Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione (art.15, L.451/'94; art.9 octies, L.608/'96; art.1, co.6, D.L.n.4 del 20/1/1998).

Sulla G.U. 21/3/'98,Serie generale n.67, è stata pubblicata la L.52 del 20 marzo '98, di conversione del D.L.20/1 n°.4 che stabilisce modifiche e integrazioni dei piani suddetti. Al riguardo si forniscono direttive concernenti i piani di inserimento professionale che dovranno essere promossi e approvati nel corso dell'anno e che potranno, come precisato dalla legge, essere prorogati e terminati entro il 1999. Si prescinde quindi dai P.I.P. già finanziati e approvati (180 miliardi). Per quanto non diversamente disposto nella presente circolare, si dovrà fare riferimento alle direttive precedentemente emanate per il 1997 (circolare n°115/97 e successivi fax di chiarimento n°7200 del 13/10/'97; n°8149 del 31/12/'97 o 8150 del 2/1/'98).

  1. Giovani da inserire. Requisiti
  2. Età. Sono ammessi a partecipare ai piani suddetti i giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni e fino ai 35 anni per i disoccupati di lunga durata, iscritti nella prima classe delle liste di collocamento da almeno 24 mesi. Per quanto riguarda la data di riferimento in cui va verificata la sussistenza del requisito di età, va considerata quella relativa alla comunicazione dell'avvenuto inserimento da parte del soggetto utilizzatore alla sezione circoscrizionale competente e non, invece, quella di approvazione del piano da parte della C.R.I..

    Sia i giovani da inserire, sia le attività economiche in cui saranno utilizzati devono essere compresi nelle aree di cui all'art.1 della L.236/'93 e pertanto devono risiedere o avere la sede delle loro attività nei territori suddetti, salvo i casi di cui al successivo punto 5. Il soggetto utilizzatore, che espleti la propria attività in una provincia compresa nelle aree di cui sopra, può inserire un giovane iscritto presso una sezione circoscrizionale della provincia diversa rispetto a quella in cui si svolge tale attività, che sia comunque compresa nei territori citati.

    Va rammentato inoltre che il giovane inserito in un piano di inserimento professionale non viene per questo cancellato dalle liste di collocamento.

    Titolo di studio. In nessun caso si potrà derogare all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Possono partecipare ai P.I.P. anche i giovani in possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo che, però, siano sottoposti, nel corso della loro partecipazione al P.I.P. a un iter formativo mirato al conseguimento di una qualifica, previa valutazione finale da concordarsi con i competenti servizi che operano a livello regionale.

    Fattori di esclusione dall'iniziativa. Per quanto concerne i vincoli di parentela i piani di inserimento non possono essere attivati nei confronti del coniuge nonché per più di un parente o affine fino a terzo grado del titolare soggetto utilizzatore.

    E' esclusa la possibilità di accesso di un medesimo giovane a due piani di inserimento professionale che si sviluppino in un medesimo periodo (non contemporaneamente, come è ovvio). Tale possibilità è esclusa sia perché si intende far fruire dei piani suddetti il maggior numero possibile di giovani disoccupati in cerca di occupazione, sia perché, conformemente alla normativa vigente, comunque il giovane neoinserito non può superare il limite delle 80 ore mensili di attività (lavorativa e formativa). Analogamente si esclude la possibilità di accesso ai piani da parte dei soggetti che abbiano in corso un rapporto di lavoro part-time, anche se a termine.

    Per quanto concerne i rapporti possibili tra i piani suddetti e i tirocini professionali previsti dalle normative vigenti per l'esercizio delle libere professioni, si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sul fatto che, al di là degli aspetti in comune e delle analogie esistenti tra gli uni e gli altri, si tratta comunque di due differenti istituti.

  3. Soggetti proponenti/soggetti utilizzatori
  4. E' possibile che tra i soggetti utilizzatori figurino imprese neocostituite purché sussista durante l'utilizzazione dei giovani neoinseriti la proporzione tra questi e il personale dipendente nei termini precisati al punto 3. Si rammenta altresì che i soggetti proponenti possono coincidere con quelli utilizzatori. A tale ultimo riguardo si fa presente che sono ammessi a partecipare sia singoli professionisti aderenti ad associazioni di datori di lavoro, sia singole aziende, sempre per il tramite dei progetti collettivi. Inoltre, sono ammessi come soggetti proponenti anche in veste di soggetti utilizzatori organizzazioni - anche paritetiche - che, pur rivestendo autonoma natura giuridica, si configurino come diretta emanazione del proponente.

    Si possono aggiungere ulteriori adesioni ai piani suddetti da parte dei soggetti di cui sopra purché compatibili con lo stanziamento attribuito a ciascuna regione, come già indicato nella precedente nota n.8149 del 31/12/'97.

    E' da escludere, invece, la possibilità che il soggetto utilizzatore includa un numero di unità maggiore rispetto a quello previsto nel piano assumendo interamente a suo carico l'onere.

    Licenziamenti. Non è ammesso ai P.I.P. il soggetto utilizzatore che abbia licenziato, per riduzione di personale, negli ultimi 12 mesi personale in possesso delle medesime qualifiche professionali oggetto del P.I.P..

  5. Modalità di assegnazione del giovane
  6. La pubblicizzazione dei "posti disponibili all'interno dei piani di inserimento" potrà avvenire sia a cura dei soggetti proponenti (Associazioni datoriali, Ordini e/o Collegi professionali) - anche attraverso eventuali soggetti utilizzatori che siano loro associati e/o a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione di massa -, sia a cura delle SCICA territorialmente competenti. Queste ultime in particolare raccoglieranno le candidature presso i loro sportelli e le invieranno alle Associazioni datoriali, agli Ordini e/o Collegi professionali che provvederanno direttamente alla selezione dei giovani o le invieranno ai propri associati. A selezione conclusa il soggetto utilizzatore chiederà alla SCICA l'assegnazione del giovane al piano di inserimento professionale. Tale assegnazione avverrà entro 15 giorni dal momento del recepimento della segnalazione nominativa da parte della SCICA. Essa è subordinata alla verifica da parte della SCICA della sussistenza dei requisiti dell'art.15 della L.451/94 (età dei giovani da inserire, stato di disoccupazione del giovane alla data di comunicazione del soggetto utilizzatore, possesso del titolo di studio richiesto nel progetto esecutivo). Esperiti positivamente i controllo suddetti, la SCICA assegna il giovane al relativo progetto, secondo le modalità indicate nella circolare 115/97, utilizzando l'allegato 1 della circolare medesima.

    Per quanto concerne le modalità di assegnazione del giovane ai sensi dell'art.9 octies, co.3 della L. 608/96, si dispone che l'assegnazione avvenga "per chiamata nominativa", al fine di favorire lo sbocco lavorativo dell'esperienza e renderla così idonea a fronteggiare l'emergenza occupazionale.

    Ad assegnazione avvenuta va data la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispettivo territorialmente competente, della partecipazione del giovane al piano.

    Circa il rapporto tra il numero dei lavoratori già impiegati presso il soggetto utilizzatore e il numero dei giovani da inserire attraverso piani di inserimento, va rispettata una proporzione del 10% del personale dipendente a tempo indeterminato oppure, in alternativa, fino a 5 giovani.

    E' auspicabile, per evidenti ragioni di opportunità, l'individuazione almeno di una persona esperta all'interno del contesto lavorativo di riferimento in grado di seguire i giovani nello sviluppo del loro iter formativo - lavorativo.

  7. Modalità di sviluppo dei piani

Le Agenzie regionali per l'impiego sono chiamate a svolgere un ruolo di promozione dell'iniziativa e a diffondere ogni informazione utile per facilitare l'incontro tra la domanda, rappresentata dai soggetti utilizzatori e l'offerta, costituita dai giovani da inserire.

Formazione. Circa la possibilità di far seguire al giovane un corso di formazione suppletivo o di integrare la formazione impartita con una borsa di studio per necessità di completezza dell'informazione, in linea di principio non si escludono né l'uno né l'altra, a condizione che, però,

  1. non si ecceda il limite delle 80 ore mensili stabilito dall'art.15, L.451/'94 come limite massimo della partecipazione del giovane inserito nel progetto; 2) non tutta l'attività relativa alla realizzazione dei piani sia riconducibile alla formazione dal momento che comunque deve essere svolta dal giovane una parte di attività lavorativa, in rapporto a cui il soggetto utilizzatore deve erogare una quota dell'indennità così come previsto dall'art.15, co.4.

Data di inizio dell'utilizzazione dei giovani. Non prima dell'approvazione del progetto esecutivo.

Approvazione dei progetti esecutivi da parte delle C.R.I. Si ritiene che debba essere presentato alla C.R.I. per l'approvazione il testo della convenzione unitamente allo schema di progetto esecutivo al fine di poter disporre di una visione più completa e particolareggiata dell'iniziativa.

Modalità di utilizzo. L'orario di svolgimento dei piani è di 20 ore settimanali e di

non più di otto ore giornaliere e deve articolarsi in almeno tre giorni la settimana. I soggetti utilizzatori devono rendere pubblico mediante affissione di apposito avviso l'orario di svolgimento dei medesimi. Le attività previste non possono svolgersi in orario notturno.

  1. Mobilità interregionale dei giovani privi di occupazione (art.1, co. 6, L.52/'98).

Lo svolgimento delle attività connesse con i piani di inserimento professionale può realizzarsi anche in regioni diverse rispetto a quelle di residenza in modo da favorire lo sviluppo di forme di mobilità geografica interregionale dei lavoratori disponibili. La norma prevede la possibilità per i giovani che risiedono nelle regioni dell'obiettivo 1 e nei territori dell'obiettivo 2 di essere utilizzati in regioni e territori diversi da quelli di residenza, presso imprese del settore industriale anche artigianali (classificazione ISTAT) che abbiano concordato, ai sensi del co.203 dell'art.2 della L.662 del 1996 oppure anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree.

Nel caso di giovani residenti nelle aree dell'obiettivo 2, si rammenta che la mobilità è ammessa solo verso regioni diverse da quella di residenza. A tal fine la procedura già stabilita per l'attivazione dei P.I.P., di cui alla circolare n.115/'97, dovrà essere integrata nel senso che, prima della sottoscrizione della convenzione quadro e dei progetti esecutivi, le Agenzie per l'impiego competenti delle aree di competenza dovranno disporre dell'intesa "di gemellaggio" su richiamata, nel cui ambito si svilupperanno i P.I.P..

Per quanto riguarda la forma delle predette intese, si ritiene di dover lasciare la massima libertà, dovendo soltanto le Agenzie verificare i contenuti minimi:

  1. i firmatari devono appartenere alle categorie indicate nella legge, e si rammenta che sono possibili intese anche tra associazioni di datori di lavoro, tanto di natura sindacale che di altro tipo;
  2. l'intesa deve riguardare forme di collaborazione, volte allo sviluppo delle aree di provenienza che non consistano unicamente nella realizzazione dei P.I.P., ma prevedano, ad esempio, piani di investimento, attività formative per nuovi imprenditori, canalizzazione di commesse e ordini, cooperazione nel campo della ricerca o della tecnologia;
  3. l'intesa deve contenere i propri obiettivi occupazionali nel senso di posizioni di lavoro stabili nel tempo che si intende promuovere;
  4. ad integrazione si potrà fare riferimento al patto territoriale, ovvero contratto d'area (vedi art.203 della L.662/'96), che risulti allegato all'intesa nel cui contesto figuri inserita la collaborazione di che trattasi;
  5. la volontà espressa di fare ricorso ai P.I.P..

Nei predetti casi occorrerà che le convenzioni ex circolare 115/'97 siano formulate e sottoscritte in modo specifico per i giovani oggetto della mobilità interregionale, integrando il modello con i richiami all'intesa recante il rapporto di collaborazione per le diverse aree.

In tutti questi casi, ai giovani sarà corrisposta una indennità aggiuntiva di L.800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione, nonché un'indennità pari a L.200.000 mensili a carico dell'impresa, ad integrazione dell'indennità di cui all'art. 15, co. 4 della 451/'94. Sul piano delle somme che dovranno essere corrisposte al giovane, esse saranno liquidate attraverso le Direzioni provinciali del lavoro, nel cui ambito il giovane svolge la propria attività, che si potranno comunque avvalere di sportelli bancari e postali con cui siano state opportunamente stipulate convenzioni ad hoc. Come già indicato nella circolare n.115/'97, si raccomanda agli uffici in indirizzo per evidenti ragioni di opportunità di definire modalità applicative che possibilmente consentano il pagamento in un'unica soluzione dell'indennità aggiuntiva per il vitto e per l'alloggio a carico Fondo per l'occupazione e a carico dell'impresa. Ciò al fine di evitare situazioni pregiudizievoli di disagio per i giovani che si trovino a lavorare in regioni diverse rispetto a quelle di origine.

  1. Oneri finanziari

Stante la limitatezza delle risorse disponibili nel '98 (100 miliardi di lire) si ritiene che ai progetti che prevedono la mobilità interregionale debba essere accordata la priorità nei finanziamenti.

Ciò premesso, in vista della necessità di ripartire le risorse disponibili nel '98 sul Fondo per l'occupazione (100 miliardi) si ritiene opportuno che le Agenzie per l'impiego inviino un quadro delle loro esigenze entro il 30 giugno 1998 p.v., tenendo ovviamente conto degli "accordi di gemellaggio" nel frattempo acquisiti.

Poiché è logico imputare gli oneri finanziari relativi ai P.I.P. caratterizzati da mobilità territoriale alla provincia cui appartiene la sezione circoscrizionale a cui il giovane è iscritto, si precisa che ovviamente, la materiale assegnazione agli uffici sarà determinata dopo aver preso conoscenza dei flussi interregionali previsti.

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